Decadenza dell’autorizzazione alla RSA: mancata voltura e inattività della struttura (TAR Puglia n. 12 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso la decadenza di un’autorizzazione sanitaria proposto da soggetti che abbiano acquistato dal fallimento della società titolare soltanto il complesso immobiliare e i beni materiali, senza formalizzare alcun contratto di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, ivi inclusi i rapporti giuridici e i contratti in essere. Nel merito, la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento di una struttura socio-sanitaria è legittima quando il soggetto interessato non ottemperi alle prescrizioni imposte dall’amministrazione, la struttura sia rimasta inattiva e sia intervenuto il fallimento della società titolare. Inoltre, il trasferimento della totalità delle quote sociali integra un’ipotesi di cessione ai sensi dell’art. 9 della L.R. Puglia n. 9/2017, con conseguente obbligo del cessionario di comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio dell’attività.
Il Fatto
La società titolare dell’autorizzazione al funzionamento di una Residenza Socio Sanitaria Assistenziale (RSSA) era stata dichiarata fallita. Gli immobili e le attrezzature erano stati acquistati all’asta da una società, che li aveva successivamente locati a una seconda società, la quale aveva ottenuto dal Comune una nuova autorizzazione per l’avvio di una Residenza Sociale Assistenziale (RSA).
Nel corso dell’iter finalizzato alla voltura dei titoli autorizzativi già facenti capo alla società fallita, le società ricorrenti erano venute a conoscenza della determinazione con cui la Regione aveva dichiarato la decadenza e la revoca dell’autorizzazione rilasciata nel 2018, rigettando altresì l’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento. Avverso tale determinazione, nonché avverso gli atti del procedimento avviato nel 2020, le società proponevano ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse delle società ricorrenti. I giudici hanno osservato che tra la società fallita e le ricorrenti non risultava formalizzato alcun contratto di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, essendo stato acquistato dal fallimento soltanto il complesso immobiliare e il mobilio, ossia i soli beni materiali, senza alcun riferimento ai beni immateriali, tra cui i contratti e i rapporti giuridici in essere.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto comunque infondato. La determinazione impugnata è un atto plurimotivato che prevede sia la decadenza dell’autorizzazione sia la revoca. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, in presenza di una pluralità di motivazioni distinte e autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse a sorreggere il provvedimento.
La Corte ha ritenuto dirimenti le ragioni ostative indicate negli atti regionali: l’omesso adempimento alle prescrizioni impartite con la determinazione del 2020, l’intervenuto fallimento della società titolare e la persistente inattività della struttura. La mancata ottemperanza alle prescrizioni e la mancata presentazione della documentazione richiesta sono state correttamente interpretate come rinuncia ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017, legittimando la dichiarazione di decadenza.
Nota della Redazione
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