Deficit stenico non giustifica gli arresti domiciliari in luogo del carcere (Cass. pen. Sez. II n. 41143 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la sopravvenienza di un deficit stenico degli arti superiori non integra, di per sé, una condizione di salute incompatibile con il regime carcerario e non impone nuove valutazioni peritali. L’inerzia della struttura penitenziaria nella somministrazione delle cure non giustifica la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, poiché il rimedio va individuato nel trasferimento dell’imputato in altra struttura penitenziaria più idonea a garantire la tutela sanitaria. Tale trasferimento è disposto dagli organi dell’Amministrazione Penitenziaria e non dal Tribunale del riesame. Non è pertanto configurabile alcuna violazione dell’art. 275, commi 4-bis e 4-ter, cod. proc. pen. né dell’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario.

Il Fatto

Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il provvedimento del G.i.p. che respingeva la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una struttura riabilitativa, o in subordine con la misura domiciliare ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario.

La difesa deduce che il Tribunale avrebbe omesso di valutare l’incompatibilità in concreto delle condizioni di salute con il regime carcerario, affidandosi alla sola perizia disposta d’ufficio e trascurando la consulenza di parte. Rileva inoltre che l’istituto penitenziario si sarebbe sottratto alla somministrazione delle cure già deliberate, con aggravamento della patologia.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i due motivi, sovrapponibili nella prospettazione fattuale, e li dichiara entrambi manifestamente infondati. Il Collegio ricostruisce l’iter degli incidenti cautelari precedenti: già nel febbraio 2025 il Tribunale del riesame aveva conferito incarico peritale per verificare la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo, accertando una condizione clinica stabilizzata con le terapie e l’assistenza erogate dal servizio sanitario della casa circondariale.

In quella sede era stato disposto, con il consenso dell’imputato, un ciclo intensivo di fisiochinesiterapia, da eseguirsi mediante trasferimento presso altra struttura penitenziaria dotata di servizio riabilitativo ovvero tramite il servizio extra-murario territoriale. Le successive istanze del maggio e del luglio 2025, fondate sulla mancata sottoposizione al ciclo prescritto, erano state rigettate per assenza di elementi di novità.

Su queste premesse, la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo adeguato e rispettoso dei principi della materia: non risultano offerti nuovi elementi idonei a determinare una rivisitazione del quadro cautelare, già ritenuto compatibile con le condizioni sanitarie dell’imputato. Il deficit stenico sopravvenuto — debolezza o perdita di forza muscolare agli arti superiori — non è patologia idonea a incidere significativamente sulle condizioni di salute attuali né a suggerire nuove valutazioni peritali.

La Corte osserva inoltre che il motivo è caratterizzato da genericità: non viene illustrato il contenuto della consulenza di parte richiamata. Il Collegio precisa che all’imputato dovranno comunque essere prestate tutte le cure necessarie, ma che l’inerzia della struttura carceraria non giustifica ex sé la sostituzione del regime detentivo con gli arresti domiciliari. Il rimedio è il trasferimento in altro istituto più idoneo, disposto dagli organi competenti dell’Amministrazione Penitenziaria, non dal Tribunale del riesame.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *