Ricorso PM avverso revoca cautelare va convertito in opposizione al giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. II n. 41142 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e l’emanazione dell’ordine di esecuzione della pena, le misure cautelari detentive conservano efficacia e non si caducano automaticamente, convertendosi in detenzione espiativa solo con l’esecuzione. In tale fase la decisione sulle questioni relative alle misure coercitive ancora in corso, comprese quelle concernenti il sopravvenire di una causa di estinzione, spetta al giudice dell’esecuzione. Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il G.i.p., in detta veste, ha revocato la misura deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmesso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto la revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona condannata con sentenza divenuta irrevocabile. Il ricorrente qualifica l’atto come ricorso avverso provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari in sede esecutiva.

Con un unico motivo il pubblico ministero denuncia la violazione di legge e l’abnormità del provvedimento, sostenendo che, una volta intervenuto il giudicato, il G.i.p. difetterebbe di qualsiasi attribuzione normativa in materia di misure cautelari personali. La questione giunge così alla Corte per la verifica della qualificazione dell’impugnazione e del giudice competente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un dato temporale decisivo: la revoca è stata pronunciata dal G.i.p. dopo il passaggio in giudicato della condanna, ma prima che la pena fosse mandata in esecuzione. Si colloca quindi in quella fase intermedia che la giurisprudenza ha specificamente disciplinato.

Richiamando le Sezioni Unite n. 18353 del 31/03/2011, il Collegio ricostruisce la sorte delle misure cautelari in tale periodo. Le misure non detentive perdono efficacia di diritto al momento del giudicato, senza necessità di alcun provvedimento. Le misure custodiali, invece, restano efficaci fino all’emanazione dell’ordine di esecuzione, secondo la regola dell’art. 656 cod. proc. pen., trasformandosi solo allora in detenzione espiativa.

Poiché il giudicato non determina la caducazione automatica della misura custodiale, si pone il problema del giudice competente a decidere le questioni che insorgano in questa fase, ivi compresa l’eventuale sopravvenienza di una causa di inefficacia o estinzione. Le Sezioni Unite, ancora con la sentenza n. 18353 del 2011, hanno affermato che in tale periodo la competenza appartiene al giudice dell’esecuzione. La Corte precisa che tale veste va riconosciuta allo stesso G.i.p. che ha pronunciato il provvedimento.

Il percorso è completato dal richiamo di Sez. 2, n. 45413 del 19/09/2019, secondo cui, riconosciuta la competenza del giudice dell’esecuzione, la procedura applicabile è quella de plano dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamata dall’art. 676 cod. proc. pen. per i casi di estinzione della pena, categoria in cui rientra l’ipotesi in esame, essendo stata rilevata d’ufficio la causa di estinzione della misura di cui all’art. 300, comma 4, cod. proc. pen..

Ne deriva che i provvedimenti così emessi sono soggetti a opposizione davanti allo stesso giudice entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione. La Corte qualifica pertanto il ricorso come opposizione e dispone la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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