Nullo il processo tributario se non si integra il contraddittorio con l’usufruttuario (Cass. civ. Sez. V n. 16945 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’atto di classamento catastale di un immobile in comproprietà dà luogo a litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, nonché tra i titolari di diritti reali di godimento, e quindi anche nei confronti dell’usufruttuario. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell’intero procedimento, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Il vizio non sanato nei gradi di merito impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., perché sia rinnovata la procedura previa integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento concernente la revisione parziale del classamento di un’unità immobiliare, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. Il contribuente aveva proposto ricorso in primo grado e l’aveva visto accogliere; la CTR del Lazio, accogliendo l’appello dell’amministrazione finanziaria, aveva poi confermato la legittimità dell’atto, ritenendo giustificata la revisione per rimuovere significative sperequazioni nell’ambito delle microzone e adeguatamente motivato il provvedimento.
Il contribuente propone ricorso per cassazione, articolando plurime censure in materia di contraddittorio, motivazione dell’atto, presupposti della revisione e applicazione della normativa catastale. L’amministrazione replica con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il motivo relativo alla violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, con cui si deduce l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’unità immobiliare oggetto della revisione. La ricorrente ha osservato che pendeva altro giudizio avverso identico avviso di accertamento emesso nei confronti della nuda proprietaria.
Il Collegio ritiene la doglianza fondata e rileva d’ufficio la nullità dell’intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario dell’immobile, quale litisconsorte necessario pretermesso. Quando sussiste una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione, né da quello di appello, che non ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992, resta viziato l’intero processo.
Ne consegue che in sede di legittimità si impone l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013.
Il principio è consolidato: l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo a litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo comunale in materia di ICI, conduca a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile. La Corte richiama, tra le tante, Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010, Cass., Sez. 6-5, n. 3068 del 2014, Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014 e Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020.
Il medesimo principio vale per i titolari di diritti reali di godimento e, in particolare, per gli usufruttuari, anch’essi qualificati litisconsorti necessari, come affermato da Cass., Sez. 6-5, n. 32836 del 2019 e Cass., Sez. 6-5, n. 17020 del 2020. Non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, affinché provveda al rinnovo della procedura irritualmente esperita, previa integrazione del contraddittorio, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.