Imposta unica scommesse, la ricevitoria non risponde per le annualità ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 11876 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per le annualità d’imposta anteriori al 2011, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010, nei limiti in cui assoggettavano all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, l’obbligazione tributaria grava sul bookmaker, con o senza concessione, e non sul centro trasmissione dati. L’illegittimità costituzionale non elimina il presupposto impositivo né esclude l’assoggettamento del bookmaker per gli anni precedenti al 2011. Tra bookmaker e ricevitoria non si configura solidarietà dipendente, ma due autonomi rapporti obbligatori avvinti da nesso paritetico. La conciliazione fuori udienza non è applicabile ai giudizi di legittimità introdotti prima del 4 gennaio 2024.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello della società contribuente, aveva ritenuto caducato il presupposto impositivo nei confronti dei centri trasmissione dati gestiti per conto terzi dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018. La Commissione provinciale aveva in precedenza rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento per l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità dell’obbligazione solidale della ricevitoria per l’anno d’imposta oggetto di lite.

Nelle more del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992, con richiesta di rinvio dell’udienza, sostenendo l’applicabilità della disciplina introdotta dalla riforma fiscale anche al giudizio di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato l’istanza di differimento. L’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, estende la conciliazione fuori udienza alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione, ma la disciplina della conciliazione in udienza di cui all’art. 48-bis non contempla l’applicazione ai giudizi di legittimità, per i quali permane il divieto di mero rinvio. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 limita inoltre l’applicazione delle nuove disposizioni ai giudizi instaurati dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, sicché il giudizio in esame ne resta escluso.

Nel merito il motivo è stato accolto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo passato al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. Quest’ultima ha escluso ogni discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, perché l’imposta unica colpisce tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, a prescindere dalla sede. Nel settore dei giochi d’azzardo gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali costituiscono motivi imperativi d’interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi.

La Corte costituzionale n. 27/2018, dal canto suo, ha chiarito che l’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 ha esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata, ribadendo che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che la nozione di gestione include l’attività svolta per conto terzi. L’illegittimità costituzionale ha riguardato la sola parte in cui la normativa assoggettava le ricevitorie per le annualità precedenti al 2011, restando esclusa la possibilità di traslare l’imposta per la già cristallizzata determinazione delle commissioni.

Ne deriva che, per le annualità anteriori al 2011, non rispondono le ricevitorie ma i bookmakers, con o senza concessione, in forza della combinazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/2010, già superati dal vaglio di legittimità costituzionale. Tra bookmaker e ricevitore non opera lo schema della solidarietà dipendente, ma due autonomi rapporti obbligatori avvinti da nesso paritetico.

Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui è demandata anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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