La precisazione della provenienza ereditaria in appello è emendatio libelli ammessa (Cass. civ. Sez. 2 n. 12987 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione, in appello, della circostanza che la comunione ereditaria del medesimo bene derivi anche dalla successione dell’altro genitore, rispetto a quella già fatta valere in primo grado, non integra una domanda nuova inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ma costituisce una mera emendatio libelli, in quanto lascia immutato il petitum sostanziale incentrato sull’attribuzione del bene oggetto dell’originaria domanda di divisione. Il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, di cui al d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, trova applicazione, in base al principio tempus regit actum, alle sole sentenze conclusive del giudizio di primo grado pubblicate dopo l’11 settembre 2012.
Il Fatto
A seguito dell’assegnazione di un podere con patto di riservato dominio e del decesso dell’assegnatario, alcuni degli eredi presentavano istanza per la cancellazione del riservato dominio. Con atto notarile del 2004, veniva dichiarato l’acquisto della piena proprietà del fondo in capo agli eredi. Sulla base di tale atto, due germani proponevano domanda di divisione ereditaria del fondo nei confronti degli altri coeredi.
Il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità sollevata dal convenuto, sul rilievo che il fondo era entrato a far parte dell’asse ereditario prima del decesso dell’assegnatario. La Corte d’appello confermava la decisione, dichiarando inammissibile la deduzione degli appellanti secondo cui la comunione derivava anche dalla successione della madre.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina la distinzione tra domanda nuova ed emendatio libelli, richiamando il principio per cui si ha domanda nuova quando la modifica origina una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa, mentre si è in presenza di emendatio quando la modifica incide sul petitum solo per adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare l’attribuzione del bene oggetto dell’originaria domanda.
Nel caso di specie, gli attori avevano proposto domanda di divisione del fondo rivendicando la comproprietà in forza della successione del genitore. In appello, avevano precisato che la comunione rinveniva anche dalla successione della madre, deceduta successivamente. La Corte ritiene che tale deduzione abbia lasciato immutata la domanda iniziale, costituendo una mera precisazione in quanto riferita al medesimo bene e alla medesima successione dell’assegnatario.
Quanto all’argomento della Corte d’appello secondo cui l’eccezione di prescrizione sarebbe risultata fondata anche nei confronti della madre, la Suprema Corte lo qualifica come argomento ab abundantiam, proposto in forma ipotetica e non avente rilievo di ratio concorrente della decisione, non potendo pertanto sorreggere autonomamente il rigetto.
La Corte giudica infondati gli altri motivi di ricorso. In particolare, ritiene corretta l’applicazione dell’art. 10 della legge n. 386/1976, quale normativa speciale prevalente sull’art. 1523 c.c., riconoscendo che l’assegnatario, avendo pagato la quindicesima annualità prima del decesso, era divenuto proprietario del fondo ipso iure. L’atto di assenso alla cancellazione del riservato dominio è considerato neutro rispetto all’identificazione degli eredi.
La Corte accoglie il terzo motivo nei limiti dei profili ereditari derivanti dalla successione materna, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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