Redditometro e prova contraria del contribuente: onere documentale e limiti dell’accertamento sintetico (Cass. civ. Sez. V n. 2033 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può solo valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. Il contribuente è onerato di una prova documentale qualificata: non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, occorrendo la prova di circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi siano stati utilizzati o potessero esserlo. L’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi non armonizzati, opera solo ove specificamente sancito, e per l’accertamento sintetico è previsto dall’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 solo dal periodo d’imposta 2009.
Il Fatto
Con due distinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008, l’Ufficio, con metodo sintetico, accertava maggior reddito a fini Irpef in capo alla contribuente. L’accertamento si fondava sulla disponibilità di alcuni beni indice — il 50% del diritto di usufrutto della prima abitazione, il 50% del diritto di proprietà di una residenza secondaria, una imbarcazione a motore acquistata in leasing, un’autovettura e la quota di incrementi patrimoniali per l’acquisto di altri veicoli — ritenendo la provvista costituita da una somma vinta al Superenalotto idonea a giustificare solo alcuni acquisti e non le spese di gestione.
Impugnati gli avvisi, la CTP li rigettava. La CTR della Lombardia, previa riunione, rigettava gli appelli, evidenziando che la contribuente aveva avuto un congruo lasso temporale per produrre documentazione e che la prospettazione di una vincita maggiore in appello costituiva mutamento sostanziale dei termini della lite. La contribuente ricorre in Cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La Corte ricostruisce la disciplina dell’accertamento sintetico, ricordando che l’Amministrazione può presumere il reddito complessivo sulla base della spesa per incrementi patrimoniali e degli indici di capacità contributiva del d.m. 10 settembre 1992 e del d.m. 19 novembre 1992, quando il reddito dichiarato non risulti congruo per due o più periodi di imposta.
La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa. Il giudice tributario, accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può valutare solo la prova della provenienza non reddituale delle somme. Il contribuente deve provare con idonea documentazione che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenute, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
La Corte precisa i confini della prova contraria: non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica. La norma richiede la prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, con riferimento all’entità e alla durata del possesso; prova fornibile, ad esempio, con gli estratti dei conti correnti bancari.
Nel caso concreto, la ratio decidendi della CTR è che il mutamento di linea difensiva, con i nuovi documenti prodotti solo in appello, non fosse ammissibile. Tale questione processuale non è attinta dal primo motivo, che censura la violazione degli obblighi dell’Ufficio: il motivo è quindi inammissibile.
Il secondo motivo è inammissibile e in parte infondato. La censura sulla valutazione di merito della richiesta di secondo rinvio non è sindacabile. Quanto al dedotto obbligo generalizzato di contraddittorio, la Corte ribadisce che, per i tributi non armonizzati, tale regola vale solo ove specificamente sancita, come per l’accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile solo dal periodo d’imposta 2009: nel caso di specie gli accertamenti riguardano annualità precedenti.
Il terzo motivo è inammissibile per evidente difetto di specificità, avendo la parte riportato solo ridotti stralci dell’avviso. Il ricorso è respinto; non vi è provvedere sulle spese poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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