Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e soccombenza solo parziale (Cass. civ. Sez. V n. 12090 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, con pagamento del 5 per cento del valore della controversia, presuppone che l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Quando l’originario ricorso del contribuente sia stato accolto solo in parte e l’atto impositivo sia stato per il resto confermato con statuizione non impugnata, la fattispecie è regolata dal comma 2-bis dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018: l’importo è commisurato alla parte di atto confermata e, in misura ridotta, alla parte annullata. La non corretta determinazione dell’importo dovuto incide sull’idoneità del versamento e giustifica il diniego opposto dall’Ufficio, senza che sia necessario un preventivo confronto con il contribuente.

Il Fatto

La Direzione Provinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti del contribuente, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, compensi non dichiarati per 1.564.755,66 euro, corrispondenti a movimentazioni finanziarie su conti esteri asseritamente riconducibili al contribuente e prive di idonea giustificazione.

Il contribuente impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le riprese fiscali. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 1355/14/17. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva proponendo ricorso incidentale condizionato. Nelle more, il contribuente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, respinta dall’Ufficio con provvedimento notificato il 28 maggio 2020, per essere l’importo versato inferiore al dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, perché il suo eventuale accoglimento condurrebbe all’estinzione del giudizio di legittimità. Il contribuente sosteneva l’applicabilità del comma 2-ter dell’art. 6, che prevede il pagamento del 5 per cento del valore in caso di integrale soccombenza dell’Agenzia nei gradi precedenti.

La Corte procede a una lettura sistematica dei commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018. Ne ricava una graduazione dell’importo dovuto, modulata sul grado di giudizio e sull’esito dei gradi pregressi: l’intero valore, il 90 per cento in primo grado, il 40 per cento in caso di soccombenza integrale in prime cure, il 15 per cento in caso di soccombenza in secondo grado, il 5 per cento in caso di soccombenza in tutti i gradi.

La Corte rileva poi la peculiarità della soccombenza ripartita. Il combinato disposto dei commi 2 e 2-bis impone di avere riguardo alle sorti dell’atto impugnato: l’intero tributo, al netto di interessi e sanzioni, per la parte di atto confermata; il 40 o il 15 per cento per la parte annullata, a seconda del grado in cui l’annullamento è intervenuto.

L’assunto del contribuente è quindi infondato: l’originario ricorso è stato accolto solo in parte in prime cure e l’atto impositivo è stato per il resto confermato con statuizione divenuta intangibile. La fattispecie non integra perciò l’integrale soccombenza richiesta dal comma 2-ter. La norma di riferimento è il comma 2-bis, che non consente il perfezionamento mediante il versamento del 5 per cento: il diniego è legittimo.

Anche il secondo motivo è infondato. Poiché il perfezionamento è subordinato al pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019, la non corretta determinazione dell’importo in sede di domanda incide sull’idoneità dei versamenti. In assenza di una specifica disposizione, il diniego non deve essere preceduto da un confronto con il contribuente: il comma 10 fissa solo il termine per la notificazione e l’impugnabilità del provvedimento. Respinto il ricorso avverso il diniego, la Corte esamina il ricorso principale dell’Agenzia, rigettando il motivo sulla motivazione apparente e dichiarando inammissibile quello sulle indagini finanziarie, che sollecitava una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorso incidentale resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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