La gravità della violazione non giustifica la maggiorazione del 40% in assenza di precedenti specifici (Cass. civ. Sez. 5 n. 4718 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 7, comma 1, d. Lgs. n. 472/1997 va interpretato nel senso che la determinazione della sanzione deve fare riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuarne le conseguenze, della personalità dello stesso e delle sue condizioni economico-sociali. La gravità della violazione può essere desunta anche dalla gravità della condotta dell’agente, ma la maggiorazione del 40% prevista per i recidivi non può essere applicata in assenza di precedenti violazioni tributarie della stessa indole, accertate con provvedimento definitivo. La sanzione base, se adeguatamente proporzionata, già tiene conto della rilevanza penale della condotta, che trova autonoma considerazione negli incrementi previsti per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione un maggior reddito d’impresa, un maggior valore della produzione IRAP e una maggiore IVA, contestando la detrazione di imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti emesse da un consorzio per prestazioni di somministrazione di manodopera. La società impugnava l’atto e il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia riformava la sentenza, accogliendo l’impugnazione. La società contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, censuravano la sentenza per falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’onere della prova contraria assolto dal contribuente quanto alla contestazione di inesistenza soggettiva e di sovrafatturazione delle prestazioni. La Corte li rigetta: la sentenza impugnata ha correttamente accertato la conoscenza e l’attiva partecipazione dell’amministratore della società nella frode, risultando irrilevante ogni argomentazione sulla buona fede. Le doglianze relative alle vicende penali personali citate nella sentenza sono inammissibili, trattandosi di meri obiter dicta, mentre le ulteriori censure costituiscono rivalutazioni probatorie non consentite in sede di legittimità.
Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte rileva la corretta applicazione dei canoni sull’onere della prova, confermata dal richiamo ai propri precedenti (Cass. n. 9723/2024; Cass. n. 26453/2018). Il giudice di merito ha valutato gli elementi indiziari versati dall’Ufficio, desumendo dal prospetto prodotto in giudizio il versamento mensile di una somma corrispondente alla tangente per l’affidamento del lavoro, senza che il contribuente fornisse prova contraria. Le censure sulla documentazione prodotta e sulla mancata valutazione degli esiti delle indagini bancarie sono dichiarate inammissibili in quanto profili di merito.
Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 7 d. Lgs. n. 472/1997 per l’applicazione della maggiorazione del 40% a un soggetto privo di precedenti violazioni tributarie. La Corte lo accoglie: la norma, come interpretata da Cass. n. 4927/2019, richiede la valutazione dei parametri della gravità della violazione, dell’opera successiva dell’agente, della personalità e delle condizioni economico-sociali. La gravità della condotta può incidere sulla misura della sanzione, ma la maggiorazione del 40% presuppone la recidiva, nella specie insussistente. La sanzione base, già adeguatamente proporzionata, considera la possibile rilevanza penale della condotta, ulteriormente punita dall’incremento di cui all’art. 5, comma 4, d. Lgs. n. 471/1997 per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte cassa la sentenza limitatamente al profilo della sanzione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia in diversa composizione per la rideterminazione della sanzione concretamente dovuta secondo i principi enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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