Ottemperanza al giudicato e credito professionale del difensore antistatario (TAR Piemonte n. 2001 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. è titolare di un interesse autonomo e attuale all’esecuzione del titolo per la parte relativa al proprio credito professionale. La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm. opera limitatamente alla pretesa del cliente già soddisfatta e non travolge la posizione del difensore antistatario. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge. L’inottemperanza dell’amministrazione va pertanto dichiarata per la parte residua, con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3331/2024 del 12.12.2024, esecutiva per legge, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, la somma di euro 500,00, oltre spese legali distratte in favore del difensore antistatario. Il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, il creditore e il difensore hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. In vista della camera di consiglio il difensore ha dichiarato l’intervenuto soddisfacimento della pretesa del proprio assistito, ma non del proprio credito professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore e ne trae le conseguenze sul piano processuale. Per la posizione del ricorrente principale va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., essendo stata satisfatta la pretesa sostanziale.

Permane invece l’interesse del difensore, che agisce in proprio, al soddisfacimento del credito professionale. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è quindi definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e segg. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’azione esecutiva. Il ricorso è dunque accolto: si dichiara l’inottemperanza e si assegna un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme spettanti al difensore, degli accessori maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore e provvederà entro sessanta giorni, senza diritto a compenso. Le spese del giudizio sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55 e distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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