Ordine di acquisizione ex art 88 L.G. n 9/2018 è atto consequenziale (TAR Trentino-Alto Adige n. 195 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune, adottato ai sensi dell’art. 88, terzo comma, L.G. n. 9/2018 in caso di mancata esecuzione dell’ingiunzione di demolizione e ripristino nel termine fissato, costituisce atto consequenziale dell’ordine presupposto. Ne deriva che l’atto di acquisizione può essere impugnato esclusivamente per vizi propri e non per contestare la legittimità dell’ingiunzione a monte, i cui profili di illegittimità, se non fatti valere tempestivamente, restano cristallizzati. Il sindacato del giudice amministrativo si concentra, pertanto, sull’accertamento della mancata o incompleta esecuzione dell’ordine di ripristino entro il termine. Le censure relative alla necessità dell’esistenza di un’opera abusiva quale presupposto applicativo della norma, o alla qualificazione dell’area, restano estranee al perimetro del giudizio sull’atto consequenziale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un maso chiuso in Comune di Olang, impugnava la misura con cui il sindaco e il delegato all’urbanistica disponevano l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area, l’irrogazione di una sanzione amministrativa e l’ordine di rilascio. L’atto seguiva un precedente provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, non impugnato nei termini, e riguardava la destinazione a deposito di materiale legnoso di un’area classificata come agricola.
Con ricorso notificato nel 2024 e successivi motivi aggiunti, la ricorrente contestava la qualificazione dell’intervento, l’applicabilità dell’art. 88 citato in assenza di un’opera abusiva, la violazione dei diritti di partecipazione e la lesione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’inammissibilità parziale delle censure rivolte agli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del tecnico comunale, l’ingiunzione di ripristino, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 14 L.G. n. 17/1993 e la relativa corrispondenza. L’ordine di demolizione non era stato impugnato nel termine previsto, con la conseguenza che solo la misura successiva poteva essere sottoposta a sindacato.
Superata l’eccezione di carenza di interesse, il giudice ha affrontato il primo motivo, con cui si negava l’applicabilità dell’art. 88, terzo comma, L.G. n. 9/2018 in mancanza di un manufatto abusivo e si contestava il richiamo all’art. 23 L.G. n. 9/2018, norma concernente la destinazione d’uso dei soli manufatti. Tali doglianze, secondo il TAR, investono la legittimità dell’ingiunzione presupposta e sono perciò inammissibili: l’atto di acquisizione, quale atto consequenziale, è impugnabile soltanto per vizi propri.
Il thema decidendum si è quindi ristretto all’accertamento dell’esecuzione dell’ordine di ripristino. Dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione fotografica è emerso che l’area era stata solo parzialmente riportata allo stato originario: la scogliera di materiale inerte era stata rimossa, ma il suolo non era stato rinverdito e l’area continuava a essere utilizzata per il deposito di legname a fini economici e produttivi, con la parte libera adibita a superficie di manovra. Il ripristino è stato pertanto ritenuto incompleto.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione del sopralluogo successivo e alla pretesa violazione dei diritti di partecipazione, il Collegio ha osservato che la verifica sul posto era doverosa e che la partecipazione della ricorrente non avrebbe mutato il dato del decorso del termine senza ripristino integrale. Il terzo motivo, incentrato sull’art. 42 Cost., sull’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e sulla proporzionalità, è stato respinto per genericità e perché le censure presuppongono ancora una volta la illegittimità dell’atto a monte.
I motivi aggiunti, costruiti sul preteso difetto di imparzialità della amministrazione, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: le contestazioni sul comportamento degli organi comunali, oltre a essere indimostrate, non incidono sulla legittimità del procedimento sanzionatorio e, se del caso, andrebbero azionate davanti al giudice ordinario. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con condanna alle spese in favore del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.