Sulla delimitazione del demanio marittimo prevale il petitum sostanziale dominicale (C.G.A.R.S. n. 609 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti di delimitazione del demanio marittimo adottati ai sensi dell’art. 32 cod. nav., il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, e non al petitum formale costituito dall’esercizio del potere procedimentale. Ove la controversia investa l’accertamento della titolarità, privata o demaniale, dell’area e dunque il diritto soggettivo di proprietà, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non potendo le operazioni della commissione di delimitazione incidere sul diritto dominicale né venendo in rilievo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi proposti avverso tali atti dinanzi al giudice amministrativo sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, salva riproposizione delle domande ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare acquistata nel 2017, comprensiva di fabbricato e area scoperta, apprendeva che l’Agenzia delle Entrate aveva disposto in autotutela il ripristino della cartografia originaria, sostituendo la particella di sua proprietà con una particella intestata al demanio marittimo. Su tale nuova particella l’Ufficio demanio disponeva la nomina di una commissione di delimitazione ex art. 32 cod. nav. e, all’esito dei rilievi, accertava la demanialità dell’area, con conseguente ingiunzione di sgombero e di pagamento dell’indennizzo per occupazione abusiva.
Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Marsala che aveva accertato la natura privata e non demaniale dell’area, nonché vizi procedimentali. Il TAR accoglieva i ricorsi, ritenendo la giurisdizione amministrativa sull’assunto che si contestasse non l’esito della delimitazione ma il potere di attivarla. L’Assessorato regionale appellava, deducendo in via prioritaria il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta la questione di giurisdizione muovendo dal criterio del petitum sostanziale. A differenza di quanto ritenuto dal TAR, l’oggetto del giudizio non concerne la sussistenza del potere di attivazione del procedimento di delimitazione, che assume piuttosto la funzione di petitum formale. Il nucleo reale della controversia è l’accertamento della titolarità, privata o demaniale, della particella catastale in contestazione, previa esatta individuazione del suo perimetro e dell’area su cui insiste l’unità immobiliare.
Tale accertamento, relativo al diritto dominicale, delimita il petitum sostanziale del giudizio. Esso costituisce, secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio, il criterio per operare il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con espresso richiamo, tra le altre, a C.G.A.R.S. n. 953 del 2024. La natura dominicale della questione preclude ogni lettura in chiave di potere amministrativo autonomamente sindacabile.
Ne consegue che viene in rilievo il diritto soggettivo di proprietà, che in nessun modo può essere inciso dalle operazioni compiute dalla commissione di delimitazione del demanio marittimo. Non viene del pari in considerazione alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario, già adito in passato con l’accertamento della natura privata dell’area.
In accoglimento del primo motivo, dedotto in entrambi gli appelli riuniti e assorbiti i restanti, il Collegio riforma le sentenze impugnate e dichiara inammissibili i ricorsi di primo grado per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, davanti al quale le domande potranno essere riproposte ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese del doppio grado vengono compensate, mentre l’onorario del consulente tecnico d’ufficio viene liquidato in euro 10.000,00, detratto l’acconto, posto solidalmente a carico delle parti nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni.
Nota della Redazione
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