Esclusione per carenza dei requisiti minimi e sorte delle domande del terzo (TAR Campania n. 5608 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta tecnica che non garantisca i livelli minimi qualitativi e quantitativi imposti dal capitolato tecnico e richiamati a pena di esclusione dalla lex specialis è illegittimamente ammessa e va esclusa dalla procedura. Il concorrente collocato al terzo posto della graduatoria è legittimato a impugnare l’ammissione dei primi due classificati, senza necessità di impugnare anche l’ammissione del quarto. L’accoglimento del ricorso principale nei confronti dei primi due graduati e del ricorso incidentale del secondo nei confronti del terzo determina l’esclusione dei primi tre operatori, ma non consente la riedizione della gara né l’aggiudicazione al ricorrente, quando il quarto graduato, non coinvolto nel giudizio, non risulti escluso. In tal caso le domande di aggiudicazione e di risarcimento del danno non possono essere accolte.
Il Fatto
La società regionale per la sanità indice una procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica e immunometria, suddivisa in sette lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il lotto n. 5, del valore base di oltre venticinque milioni di euro comprensivo delle opzioni di rinnovo, vede la partecipazione di quattro operatori. All’esito delle valutazioni tecniche ed economiche, la graduatoria colloca al primo posto un operatore, al secondo un altro, al terzo la ricorrente e al quarto un ulteriore concorrente; il lotto viene aggiudicato al primo classificato.
La terza graduata impugna la determinazione di aggiudicazione, i verbali della commissione e del seggio, e in via subordinata la documentazione di gara, lamentando l’erronea ammissione delle prime due offerte e la non conformità ai requisiti minimi. Propone altresì domanda di accertamento dell’inefficacia della convenzione, di aggiudicazione e di risarcimento. Resiste la stazione appaltante; l’aggiudicataria e la seconda graduata propongono ricorsi incidentali, ciascuna dolendosi dell’ammissione della ricorrente principale, in particolare sotto il profilo del sistema di contenimento delle interferenze e della quantità di reagente offerta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da due aziende sanitarie destinatarie della fornitura, non essendo impugnati loro atti, e ne dispone l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, la decisione si fonda sull’esito della verificazione disposta sui tre quesiti prospettati dalle parti. Il verificatore, con argomentazione ritenuta logica e adeguata, rileva che l’offerta tecnica del primo graduato non garantisce il fabbisogno annuo complessivo per la gran parte degli analiti previsti, e che analoga carenza riguarda l’offerta del secondo graduato, cui si aggiunge l’insufficienza del numero di apparati offerti per l’esecuzione dei test degli elettroliti rispetto al minimo necessario. Ne consegue la violazione dell’art. 17.1 del Disciplinare di gara, che impone a pena di esclusione il soddisfacimento dei livelli minimi qualitativi e quantitativi del capitolato tecnico e dei relativi allegati.
Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è invece respinto: il sistema offerto dalla ricorrente principale rispetta i requisiti prescritti in materia di carry over secondo l’allegato sulle caratteristiche tecniche minime. È invece fondato il ricorso incidentale della seconda graduata, poiché la verificazione accerta che l’offerta della ricorrente principale non soddisfa i requisiti quantitativi, non garantendo il fabbisogno annuo per una parte rilevante degli analiti, con specifica carenza anche sul test Syphilis quanto alle confezioni offerte.
Il Collegio perviene così a un esito articolato: il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, è fondato nei limiti dell’annullamento degli atti nella parte in cui i primi due graduati non sono stati esclusi; è parimenti fondato il ricorso incidentale della seconda graduata nella parte in cui la ricorrente principale non è stata esclusa. Tutti e tre i primi operatori vanno dunque esclusi.
Da tale assetto deriva il rigetto delle domande ulteriori. Non può essere accolta la domanda di aggiudicazione, perché la ricorrente stessa deve essere esclusa; non può essere accolta la domanda di riedizione della gara, perché il quarto graduato, non coinvolto nel giudizio, non risulta escluso; non può essere accolta la domanda risarcitoria, dovendo la ricorrente essere esclusa. Il Collegio esclude inoltre il contrasto con la pronuncia del medesimo TAR resa su altro ricorso per il medesimo lotto, rilevando che i profili ivi dedotti in via incidentale erano differenti. Le spese sono compensate per la controvertibilità delle questioni, mentre il compenso del verificatore è posto a carico dei tre operatori in parti uguali.
Nota della Redazione
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