Delocalizzazione di stazione radio base senza revoca del titolo originario (Cons. Stato n. 4231 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delocalizzazione di una stazione radio base, disposta su richiesta dell’amministrazione comunale a seguito delle critiche dei residenti, non integra un’autorizzazione aggiuntiva a quella già assentita, ma un provvedimento che implementa lo spostamento dell’impianto in un sito alternativo. La richiesta di delocalizzazione e la conseguente concessione dell’area comportano rinuncia per facta concludentia al titolo originario, sicché non è necessaria la previa revoca dell’autorizzazione rilasciata per il sito di partenza. L’amministrazione non ha l’onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni dei privati, essendo sufficiente che ne dia conto in modo sintetico. Le stazioni radio base, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, non sono soggette alle distanze previste per le costruzioni in generale, ma alle disposizioni specifiche sulle opere di urbanizzazione primaria.

Il Fatto

Il Comune di Reggio Emilia autorizzava nel 2020 l’installazione di una stazione radio base e delle infrastrutture di corredo in una via cittadina. A seguito dei reclami dei residenti, l’ente proponeva alle società titolari di realizzare l’impianto in un sito diverso nelle vicinanze. La nuova istanza otteneva i pareri favorevoli degli uffici comunali, di ARPAE e della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio; il Comune rilasciava quindi l’autorizzazione e, successivamente, la concessione d’uso dell’area pubblica.

Alcuni residenti impugnavano gli atti davanti al TAR Emilia Romagna, deducendo l’illegittimità della duplicazione, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione delle distanze dalle strade e dalle condutture del gas, dei vincoli paesaggistici e della disciplina sui siti sensibili. Il TAR respingeva il ricorso introduttivo, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato quello per motivi aggiunti e improcedibile il ricorso incidentale. I ricorrenti proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello, ritenendo infondati tutti i motivi e soprassedendo sulle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Sul primo motivo, il Collegio esclude la tesi della duplicazione: la richiesta delle società, sollecitata dal Comune, configura una delocalizzazione dell’impianto e non un’autorizzazione aggiuntiva. La deliberazione di Giunta richiamata qualifica la disponibilità delle società come rinuncia per facta concludentia al titolo originario, con impegno al ripristino del sito di provenienza. Non era quindi necessaria la previa revoca dell’autorizzazione del 2020, essendo lo spostamento specificamente vagliato dall’ente in seguito alle critiche della popolazione.

Sul secondo motivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 6412/2023): l’amministrazione non ha l’onere di analitica confutazione delle osservazioni dei privati, bastando una motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto. Sul terzo motivo, il Collegio rileva che l’art. 16 del d.lgs. n. 285/1992 disciplina le fasce di rispetto fuori dei centri abitati e non si applica all’area, situata nel pieno centro abitato; la verifica delle distanze e delle interferenze col traffico risulta comunque dal parere della Struttura Mobilità Sostenibile, preceduto da sopralluogo. Quanto alle condutture del gas, l’impianto rispetta le distanze dell’art. 2.6 dell’Allegato A del D.M. 17 aprile 2008.

Sul quarto motivo, il Collegio conferma la qualificazione della stazione radio base come opera di urbanizzazione primaria, localizzabile in qualsiasi zona omogenea. L’art. 2.17-bis del RUE non inibisce l’intervento, purché non alteri in maniera sostanziale i caratteri percettivi e non occluda completamente la profondità di visuale: il palo poligonale a sviluppo verticale non occlude la vista, la posizione è decentrata rispetto al cannocchiale visuale e la vista della villa è già preclusa da una siepe.

Sul quinto motivo, il parere di ARPAE attesta il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del DPCM 08.07.2003. L’area è classificata come verde pubblico e l’art. 16 del RUE ammette gli impianti di trasmissione previo parere favorevole della CQAP, reso con verbale del 12.11.2021. L’appello è quindi rigettato, con condanna degli appellanti alle spese e compensazione per ARPAE.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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