Sanatoria edilizia e doppia conformità: la classificazione sopravvenuta non sana il vincolo (Cons. Stato n. 4246 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il requisito della doppia conformità impone di verificare la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda. La sopravvenuta attività pianificatoria del Comune, anche quando sia sollecitata dall’annullamento giurisdizionale di un diniego, non incide su tale giudizio e non può rendere sanabile un intervento che, alla data della sua esecuzione, non era conforme alle previsioni dello strumento urbanistico. La classificazione degli edifici rurali imposta dalle NTA del PRG opera sul piano della disciplina generale e resta vincolata alle prescrizioni dello strumento medesimo, senza poter derogare ai limiti di intervento già fissati per gli immobili di valore architettonico e tipologico.

Il Fatto

Il proprietario di un complesso masserizio in zona agricola presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria per un piano interrato destinato a vani tecnici e depositi e per un modesto ampliamento al piano terra del fabbricato rurale. Il Comune comunicava il preavviso di rigetto e poi respingeva definitivamente l’istanza.

Il diniego si fondava su più ragioni: il regime transitorio dell’art. 75 NTA, che in assenza di classificazione consente solo manutenzione ordinaria e straordinaria; la non riconducibilità delle opere alla nozione di volume tecnico; il difetto dei presupposti dell’art. 65 NTA in tema di imprenditore agricolo a titolo principale; i limiti volumetrici degli artt. 74 e 75 NTA; il difetto della doppia conformità. Il TAR Puglia accoglieva il ricorso, ritenendo che l’inerzia del pianificatore non potesse legittimare un’applicazione sine die del regime transitorio. Il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. L’attività amministrativa svolta dopo la sentenza di primo grado, con l’adozione della delibera consiliare di classificazione degli edifici rurali, costituisce una reazione legittima all’inerzia stigmatizzata dai giudici di prime cure, ma non incide sull’interesse al ricorso.

Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo relativo all’art. 75 NTA. È incontestato che la masseria abbia valore architettonico e tipologico: per tali immobili la norma prevede espressamente la fattibilità dei soli interventi di ristrutturazione, a prescindere dalla successiva attività pianificatoria, che resta comunque vincolata alle previsioni del PRG. Il rinvio a successive azioni pianificatorie inciderebbe sulla doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, escludendola: l’intervento non è sanabile perché non conforme alla disciplina urbanistica vigente al tempo della sua realizzazione.

Anche il motivo sui volumi tecnici è accolto. Il provvedimento comunale dà espressamente conto delle opere abusive e della loro non riconducibilità alla nozione dell’art. 15 delle Definizioni Uniformi del R.E.T. Puglia. I vani devono essere computati a fini volumetrici e sono idonei a determinare nuovi ampliamenti, eccedendo la soglia della sola ristrutturazione consentita.

Il Collegio accoglie infine le censure sui restanti profili del diniego: il ricorrente non ha dedotto di essere imprenditore agricolo a titolo principale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 65 NTA; gli artt. 75, comma 9, e 74, comma 4, lett. n), NTA escludono ulteriormente l’intervento per superamento dei limiti volumetrici e per la presenza di volumetria già superiore agli 800 mc.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza gravata, i provvedimenti impugnati sono confermati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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