Prove nuove in appello ammesse se lacuna non imputabile alla parte (Cons. Stato n. 4232 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o ammettere nuove prove, ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., non è esercitabile sempre e comunque, ma solo quando le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado, perché la parte non ne aveva la disponibilità o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello. L’integrazione istruttoria in secondo grado è ammessa se la lacuna è imputabile a un’omissione del giudice di primo grado, non quando il giudice ha attivato i propri poteri istruttori e l’ordine è rimasto inadempiuto dalla parte. In tale ipotesi la nuova produzione documentale non è funzionale a evidenziare un error in procedendo o in iudicando del primo giudice, ma solo a sopperire a una mancanza della difesa, ed è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato l’intimazione di pagamento del 2021 con cui gli era stato richiesto il pagamento di una cartella, asseritamente notificata nel 2008, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per le campagne 2002/2003 e 2004/2005.
Il TAR Veneto aveva accolto il ricorso: per la campagna 2002/2003 rilevava l’intervenuta prescrizione del credito, non risultando atti interruttivi; per la campagna 2004/2005 accertava la nullità degli atti per illegittimità comunitaria derivata, già rilevata dalla Corte di Giustizia. Le Amministrazioni proponevano appello, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, tra cui Sez. VI n. 11049 del 20 dicembre 2023 e Sez. VI n. 933 del 30 gennaio 2024, secondo cui l’acquisizione probatoria in appello presuppone che la lacuna non sia imputabile alla parte. Il principio è ribadito da Sez. VI n. 4492 del 21 maggio 2024, che distingue tra omissione dei poteri istruttori officiosi e loro esercizio rimasto inadempiuto dalla parte.
La Sezione osserva che il TAR aveva sollecitato la produzione con due ordinanze e che le Amministrazioni non avevano ottemperato. La statuizione sulla prescrizione si fonda proprio sulla mancata evasione dell’ordine istruttorio, valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm..
Le appellanti non contestano tale ragionamento: non deducono errori del TAR nella valutazione della prova già acquisita, ma producono in appello la documentazione asseritamente dimostrativa dell’interruzione, senza giustificare l’omessa produzione in primo grado né l’inottemperanza all’ordine. La nuova documentazione risulta così strumentale a sopperire a una mancanza della difesa.
Il Collegio respinge l’argomento secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto reiterare i poteri istruttori: l’omessa produzione è ascrivibile alle Amministrazioni, che avrebbero dovuto provvedervi spontaneamente ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., e che sono rimaste inerte, violando il dovere di lealtà e probità ex artt. 39 c.p.a. e 88 c.p.c.. Il principio di economicità processuale, declinazione del giusto processo ex art. 2 c.p.a., è incompatibile con un onere di reiterazione.
Ad abundantiam, la Sezione rileva che il petitum della sentenza del TAR Lazio n. 8393/2013 non consente di ricondurre con certezza la fattispecie al credito controverso. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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