Ordine di demolizione all’erede e onere di prova sull’epoca del manufatto (TAR Calabria n. 126 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile; possono quindi essere legittimamente notificati anche a chi non ha commesso l’abuso, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato, e dunque anche all’erede del proprietario. In presenza di un ordine di demolizione, l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione del manufatto anteriore al 1967 incombe sul privato interessato, unico soggetto nella disponibilità dei documenti idonei a dimostrarla con ragionevole certezza; in difetto di tale prova non può pretendersi che l’onere contrario gravi sull’amministrazione. La CILA non è utilizzabile per eseguire opere che sviluppano volumetria e richiedono il permesso di costruire. La presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, successiva all’ordinanza di demolizione, non ne determina l’illegittimità, ma comporta il solo effetto di sospenderne l’attuazione fino alla conclusione del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 18 del 18 aprile 2023, con cui il Comune di Vibo Valentia gli ha intimato la demolizione di un’opera abusiva realizzata presso l’immobile in cui risiede: una struttura in cemento armato a quattro pilastri, con piano terra, terrazzo e scala adiacente. L’uomo aveva presentato nel 2018 una CILA per installare un ascensore e pannelli fotovoltaici; in seguito a un sopralluogo del 2022, i tecnici comunali avevano riscontrato la difformità delle opere rispetto al titolo dichiarato. Una seconda CILA, presentata nel novembre 2022, è stata dichiarata decaduta dal Comune, che ha poi adottato l’ordine di demolizione.

Il ricorrente ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’immobile intestato alla defunta coniuge; ha dedotto la preesistenza del manufatto al 1967, anno di introduzione dell’obbligo generalizzato di licenza edilizia; ha infine eccepito la nullità del diniego alla CILA. Il Comune non si è costituito. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e in appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo osservando che dall’ordinanza emerge come il ricorrente risieda nell’immobile ove è stato realizzato l’abuso e sia erede della proprietaria. L’amministrazione ha quindi correttamente notificato l’atto. Gli ordini di demolizione hanno infatti carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, applicandosi anche a chi non ha commesso la violazione ma si trovi in un rapporto con la res idoneo a garantire il ripristino (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3694 del 2017).

Infondato è anche il secondo motivo. Secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. VI, n. 570 del 2022), l’onere di dimostrare che le opere sono legittime perché realizzate ante 1967 incombe sul privato interessato, unico soggetto nella disponibilità dei documenti idonei a provare con ragionevole certezza l’epoca del manufatto. Nel caso concreto la parte ha prodotto una perizia redatta da sé medesima e un’aerofotogrammetria dalla quale non è possibile identificare l’ubicazione dell’immobile. In mancanza di qualsiasi principio di prova, non può sostenersi che l’onere contrario gravi sull’amministrazione locale.

Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della CILA non è stato impugnato. Nel merito, la CILA non può essere impiegata per eseguire la struttura contestata, che sviluppando volumetria avrebbe richiesto il preventivo permesso di costruire.

Infine, la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza. La disposizione riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, mentre nel caso di specie manca del tutto il titolo abilitativo. Anche a voler prescindere, la domanda di sanatoria successiva all’ordinanza produce il solo effetto di impedirne l’attuazione fino alla conclusione del procedimento (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, n. 5242 del 2023). Il ricorso è quindi infondato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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