Il preavviso parziale non sospende il termine per impugnare il diniego (TAR Toscana n. 1498 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento unico per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, la conferenza di servizi che registri i pareri contrari delle amministrazioni competenti e dichiari l’improcedibilità dell’istanza integra un arresto procedimentale definitivo, idoneo a ledere immediatamente la sfera del richiedente. La contestuale comunicazione del preavviso di diniego limitata ai soli profili paesaggistici non vale a qualificare l’atto come endoprocedimentale, perché rende palese la volontà di differenziare i motivi ostativi immediati da quelli bisognosi di contraddittorio. L’art. 37 c.p.a., di stretta interpretazione, non consente la rimessione in termini quando l’operatore economico, munito di elevata competenza tecnico-giuridica, avrebbe potuto percepire la portata conclusiva dell’atto. Ne consegue l’irricevibilità dell’impugnazione tardiva e l’esclusione della formazione del silenzio-assenso.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un lotto del piano per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete nelle aree a fallimento di mercato, ha presentato il 7 settembre 2023, insieme a un altro operatore, l’istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per una nuova stazione radio base nel territorio di un comune toscano.
Il Comune ha convocato la conferenza di servizi in forma simultanea. Nella seduta del 26 ottobre 2023 la Provincia e il Comune hanno espresso pareri contrari; la conferenza ha dichiarato l’istanza non procedibile, disponendo il preavviso di diniego per i soli profili paesaggistici. In pari data il Comune ha adottato la determinazione conclusiva di approvazione del verbale. Il 12 aprile 2024 la società ha autocertificato la formazione tacita dell’autorizzazione; il Comune ha negato il titolo con nota del 2 maggio 2024. Da qui il ricorso, esteso agli atti della conferenza, ai pareri e alla nota della Soprintendenza del 13 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia, richiamando l’indirizzo secondo cui il ricorso avverso le determinazioni della conferenza va notificato alle amministrazioni che hanno espresso pareri dotati di autonoma lesività (Cons. Stato, sez. IV, n. 5985 del 2019). Accoglie invece l’eccezione di tardività.
Il punto dirimente è la qualificazione degli atti del 26 ottobre 2023. La ricorrente sosteneva che, per il principio di conservazione, le determinazioni della conferenza dovessero valere come preavviso di rigetto per tutti i profili esaminati. Il TAR applica i criteri di interpretazione degli atti amministrativi, con preminenza del dato letterale e riferimento alla buona fede ex art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, n. 3574 del 2024; sez. IV, n. 6319 del 2023; sez. V, n. 6699 del 2022).
La lettura del verbale conferma l’intenzione di negare l’autorizzazione. L’uso del termine “improcedibilità” invece di “diniego” non muta la natura di arresto definitivo: la scelta di circoscrivere la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai soli aspetti paesaggistici dimostra, a contrario, che gli altri motivi erano ritenuti immediatamente ostativi. La determinazione comunale, che reca l’indicazione dei termini e dell’autorità giurisdizionale, comprova la volontà di definire negativamente il procedimento, senza attendere le osservazioni sulle questioni paesaggistiche.
Il preavviso parziale costituisce un dato dissonante, ma proprio la sua delimitazione lo rende inidoneo a neutralizzare gli effetti dell’improcedibilità. Il Collegio esclude quindi la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., istituto di carattere eccezionale che presuppone una situazione normativa confusa o un comportamento equivoco dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, n. 5262 del 2024; sez. VII, n. 7767 del 2023; Ad. Plen. n. 32 del 2012). L’unico dubbio ragionevole riguardava l’utilità di presentare osservazioni su un procedimento ormai definito.
Ne deriva l’irricevibilità dell’impugnazione per tardività imputabile a colpa e l’insussistenza del silenzio-assenso, con conseguente legittimità del rifiuto comunale di attestare l’avvenuta autorizzazione; l’impugnazione di tale diniego è inammissibile perché meramente consequenziale. Inammissibile è anche l’impugnazione della nota della Soprintendenza, successiva al diniego e priva di efficacia lesiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.