Ordine di demolizione e prova della vetustà dell’abuso edilizio (Cons. Stato n. 5145 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta a chi impugna un ordine di demolizione fornire la prova che il manufatto, nella sua attuale consistenza, preesisteva alla normativa edilizia e al vincolo paesaggistico. I rilievi fotografici successivi all’entrata in vigore di tale normativa non assolvono all’onere, non dimostrando la consistenza dell’immobile alla data rilevante. Il provvedimento repressivo dell’abuso edilizio è atto vincolato nel contenuto: non richiede specifica motivazione, né comparazione dei contrapposti interessi, né comunicazione di avvio del procedimento, né valutazione del tempo trascorso. La consulenza tecnica resa in un diverso giudizio civile non è vincolante, ma costituisce elemento di prova dei fatti posti a base dell’ordine di demolizione.

Il Fatto

Il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione di un immobile di circa 120 mq realizzato senza titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’appellante, acquirente del bene, ha sostenuto davanti al TAR Campania che il manufatto risaliva a epoca anteriore al 1957, anno di apposizione del vincolo, e al 1965, anno di adozione del primo piano regolatore, producendo una perizia fotointerpretativa che collocava al 1943 l’esistenza di un fabbricato di circa 98 mq.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non dirimenti le foto aeree del 1974 e del 1983 e non idonea la foto del 1943, nella quale l’immobile non risultava agevolmente individuabile. Ha inoltre escluso rilevanza al riaccatastamento e alla rettifica dell’atto notarile. L’appellante ha impugnato anche il rigetto dei secondi motivi aggiunti, relativi all’accertamento di inottemperanza e alla sanzione pecuniaria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove da un dato non controverso: il primo piano regolatore comunale risale al 1965 e il vincolo paesaggistico ministeriale al 1957. Su questa base condivide il criterio del TAR, secondo cui assumono rilievo solo gli elementi di fatto che rendano verosimile l’esistenza dell’immobile, nella attuale consistenza, prima di quelle date.

I rilievi fotografici del 1974 e del 1983 non soddisfano tale criterio. La foto del 1943, dal canto suo, non offre elementi di verosimiglianza: dal confronto con le immagini successive l’immobile non appare visibile né evidenziato, verosimilmente per la sua esigua dimensione. La perizia fotointerpretativa di parte non supera quindi il vaglio probatorio.

Decisivo è il richiamo alla consulenza tecnica resa nel giudizio civile tra le stesse parti. Il Collegio chiarisce che essa non è vincolante nel processo amministrativo, ma costituisce elemento di prova dei fatti posti a base del provvedimento impugnato. Da quella relazione emerge un corpo originario di 18 mq in tufo e una porzione di più recente edificazione di circa 102 mq, con superficie complessiva di circa 120 mq: un’accrescita che il rilievo del 1991, quello del 1995 e la visura del 2012 confermano progressiva.

Ne consegue che l’edificazione è successiva al 1967 e priva di titolo abilitativo. Il riaccatastamento e la rettifica notarile, intervenuta dopo sei anni dall’acquisto, non attengono alla legittimità dell’edificato né esonerano dall’obbligo di ripristino dello status quo ante.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ribadisce che dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che non esige specifica motivazione né comparazione degli interessi, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non tiene conto del tempo trascorso, richiamando Cons. Stato Sez. VII n. 4319 del 20 maggio 2025. Lo stato di abbandono non è incompatibile con una pregressa attività edilizia senza titolo. Il rigetto dei secondi motivi aggiunti segue all’infondatezza delle censure sugli atti a monte. L’appello è respinto, con condanna alle spese di Euro 4.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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