Demolizione dell’abuso edilizio: potere vincolato del Comune e irrilevanza del tempo (Cons. Stato n. 5318 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto e vincolato, ancorato al mero accertamento tecnico dell’abuso e del difetto di titolo abilitativo. Il suo carattere vincolato esclude l’obbligo di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, che si intendono in re ipsa, e non impone la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del privato incidere sul contenuto dell’atto. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso e la qualità di acquirente, anziché di esecutore materiale, non radicano alcun affidamento tutelabile né attenuano il potere sanzionatorio. In zona sottoposta a vincolo, il Comune conserva la titolarità del potere di ripristino, che concorre con quello della Soprintendenza.
Il Fatto
Il Comune di Napoli, con provvedimento dirigenziale, ordinava al proprietario di un immobile sito nel centro storico il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla realizzazione sine titulo di un soppalco articolato su due livelli a quote diverse.
Il TAR Campania respingeva il ricorso dell’interessato. La sentenza veniva impugnata con appello incentrato sulla competenza del responsabile del servizio comunale, sul preteso difetto di motivazione e sull’asserita risalenza del manufatto al 1938, con conseguente lamentata violazione del principio di proporzionalità e delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la concorrente competenza del Comune e della Soprintendenza. La potestà sanzionatoria comunale trova fondamento nell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al dirigente il generale potere di vigilanza sull’attività edilizia. La circostanza che l’immobile ricada in area vincolata non priva il Comune della titolarità del potere, che concorre con quello statale senza esserne escluso. Quanto alla mancata comunicazione alla Soprintendenza, la censura difetta di interesse, non avendo l’appellante dimostrato di essere destinatario di una doppia sanzione.
Nel merito, l’onere probatorio sull’epoca di realizzazione del manufatto grava sull’appellante, che non ha fornito prova dell’edificazione in epoca anteriore all’esigenza di titolo abilitativo. Il Collegio distingue nitidamente l’epoca di costruzione dell’edificio dall’epoca di realizzazione degli abusi, che non necessariamente coincidono.
Sul difetto di motivazione, la Corte richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017: la natura obbligata dell’ingiunzione a demolire non impone particolare motivazione, essendo l’interesse pubblico sotteso in re ipsa. L’inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine e non ingenera alcun affidamento legittimo nel proprietario. La partecipazione procedimentale, inoltre, non avrebbe potuto eliminare la circostanza, non contestata, dell’assenza del titolo, con conseguente intangibilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il proprietario risponde a pieno titolo dell’abuso ancorché non ne sia l’esecutore materiale, come affermato da Cons. Stato n. 655/2024 e n. 237/2023. Quanto alla proporzionalità, richiamando Cons. Stato n. 9447/2024 e la giurisprudenza EDU ivi citata, il Collegio esclude che la demolizione violi il diritto di proprietà, non essendo invocabile il diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 CEDU al di fuori dell’ipotesi di immobile adibito ad abitazione abituale. In zona vincolata, la natura interna delle opere non assume valore esimente, dovendosi procedere a valutazione unitaria dell’intervento.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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