Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità del ricorso in appello (Cons. Stato n. 5314 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla nomina a vincitore di una procedura concorsuale, intervenuta nelle more del giudizio, determina la sopravvenuta carenza d’interesse del candidato all’accertamento giudiziale della legittimità degli atti della procedura. Il ricorso di primo grado, preordinato all’inserimento in una graduatoria rispetto alla quale il ricorrente ha perso ogni utilità, va dichiarato improcedibile. Il giudice d’appello, accertata la sopravvenuta carenza d’interesse, riforma la sentenza di accoglimento senza esaminare i motivi di gravame nel merito. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Il Fatto

Con sentenza n. 2202/2021, il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva il ricorso proposto da un candidato per l’annullamento del provvedimento di rigetto del reclamo avverso il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli. La Commissione aveva escluso dal computo il titolo di dottore di ricerca, dichiarato dal ricorrente mediante dichiarazione sostitutiva di certificato ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e non allegato in originale.

Il TAR riteneva che la lettera dell’art. 9, comma 1, del bando dovesse essere interpretata nel senso di consentire la produzione dei titoli mediante autocertificazione, coerentemente con il principio di semplificazione amministrativa. Le amministrazioni appellanti proponevano appello, deducendo la contrarietà della decisione alla disciplina del bando. Nel corso del giudizio l’amministrazione eccepiva la sopravvenuta carenza d’interesse, per non aver l’appellato manifestato disponibilità all’assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato non affronta nel merito la questione interpretativa del bando, perché una circostanza sopravvenuta assorbe ogni altro profilo. L’amministrazione ha documentato che il candidato non ha fatto pervenire, entro il termine di accettazione, alcuna manifestazione di disponibilità all’assunzione, con conseguente rinuncia tacita alla nomina.

Con determina del Segretario generale n. 221 del 1° dicembre 2022, si è dato atto dell’intervenuta rinuncia e si è proceduto all’ulteriore scorrimento della graduatoria per la copertura del posto vacante. Il Collegio trae da ciò la conseguenza che il ricorrente in primo grado non ha più interesse a una decisione sul proprio ricorso.

Il ricorso era infatti preordinato proprio alla collocazione nell’ambito di quella procedura selettiva. Venuta meno questa finalità, per effetto della rinuncia alla nomina, l’utilità perseguita dall’azione è definitivamente caducata.

Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse. In riforma della sentenza gravata, il Consiglio di Stato accoglie così l’appello delle amministrazioni, senza esaminare l’unico motivo di gravame relativo all’interpretazione dell’art. 9 del bando.

Quanto alle spese, la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti del doppio grado di giudizio. Il principio processuale affermato è che la sopravvenuta carenza d’interesse impone al giudice di rilevare l’improcedibilità anche in appello, con riforma della sentenza che aveva accolto la domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *