La mancata costituzione dell’amministrazione non giustifica le spese nulle (Cons. Stato n. 1482 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la soccombenza impone la condanna della parte che ha perso a rifondere le spese giudiziali alla parte vittoriosa, in applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione, per libera scelta processuale, non integra un’ipotesi di compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. e non consente di disporre il “nulla per le spese” in favore della parte vittoriosa. La statuizione sulle spese non è sindacabile in appello salvo manifesta abnormità, che ricorre anche quando il giudice di primo grado escluda la rifusione dovuta alla parte vittoriosa. Il giudice può ridurre il compenso richiesto in base ad accordo tra le parti quando lo reputi incongruo rispetto all’attività defensionale in concreto espletata e alla bassa complessità della controversia, non essendo l’eccessività esclusa dal consenso del cliente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di accesso ambientale e, formatosi il silenzio-diniego, l’ha impugnata innanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di pronunciarsi in modo espresso e motivato entro trenta giorni, ma ha disposto “nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.

Il ricorrente ha appellato il solo capo relativo alle spese, chiedendo l’accertamento della soccombenza dell’amministrazione, l’inesistenza di cause di compensazione e la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, anche in base a un contratto di patrocinio prodotto in appello. Nessuna delle controparti si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio generale dell’art. 91 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali secondo un criterio di causalità. Nel processo amministrativo tale regola riceve attenuazione in presenza della complessità delle regole dell’azione amministrativa, ma resta ferma la non sindacabilità in appello della statuizione sulle spese salvo manifesta abnormità, ravvisabile in situazioni eccezionali come la condanna della parte vittoriosa.

Il Consiglio di Stato assimila a tale ipotesi, per identità di ratio, il caso in cui il giudice di primo grado abbia disposto il “nulla” per la parte vittoriosa in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione. La statuizione è ritenuta non corretta: l’amministrazione evocata in giudizio, ancorché contumace per libera scelta processuale, era tenuta a mantenere indenne la parte vittoriosa, essendo rimasta soccombente, e il regime delle spese non può dipendere da ragioni organizzative interne alla sfera giuridica della parte perdente.

La decisione di non ripetibilità delle spese, fondata sul solo rilievo della contumacia della convenuta, risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., che non annovera la mancata costituzione tra le ipotesi di compensazione. Il principio di soccombenza va dunque applicato, con riforma parziale della sentenza e nuovo regolamento delle spese secondo un criterio unitario e globale.

Quanto alla richiesta di liquidazione in base al contratto di patrocinio, il Collegio la ritiene incongrua: considera l’attività defensionale concretamente espletata, priva di discussione camerale e di memorie successive al ricorso, e la bassa complessità della controversia. L’eccessività del compenso pattuito non è esclusa dal consenso del cliente. Tenuto conto dei minimi tariffari, liquida per il primo grado la somma di euro 1.500,00 oltre accessori e spese generali, condannando l’amministrazione anche alle spese del grado di appello, liquidate in dispositivo e regolate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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