Demolizione per abuso ereditato e sequestro penale non impediscono l’ordine di ripristino (TAR Campania n. 3400 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’immobile abusivo ha carattere reale e si trasmette automaticamente agli eredi che abbiano accettato l’eredità, i quali subentrano nella posizione del dante causa. Il destinatario non può contestare, in sede di impugnazione dell’atto consequenziale, i vizi del provvedimento presupposto — nella specie il diniego di condono — divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il sequestro penale dell’immobile non sospende l’obbligo di ottemperare all’ingiunzione, gravando sul responsabile l’onere di chiedere il dissequestro. L’ordine di demolizione è atto vincolato: non richiede comunicazione di avvio del procedimento né comparazione con l’interesse privato, anche a fronte del lungo tempo trascorso.
Il Fatto
La ricorrente, erede dell’autore dell’abuso, impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Pompei ingiungeva la demolizione e il ripristino dell’intero piano attico di un edificio, contestato come realizzato sine titolo. Con motivi aggiunti gravava anche il successivo provvedimento che aveva dichiarato improcedibile e inammissibile la pratica di autorizzazione al ripristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente sosteneva che gran parte delle opere fosse stata assentita con provvedimenti del 1976 e del 1991 e che solo un modesto ampliamento fosse stato eseguito senza titolo. Deduceva inoltre l’illegittimità dell’ordine per mancata preventiva eliminazione dei titoli edilizi e per la pendenza di un sequestro preventivo sull’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo. L’ordinanza impugnata trovava fondamento nell’abusività dell’intero piano attico, acclarata da preesistenti ordinanze di demolizione del 1992 e del 2009, pienamente valide ed efficaci, e dal diniego di condono rimasto inoppugnabile. Secondo la giurisprudenza richiamata, in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, è inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto.
La Corte ha qualificato la misura demolitoria come sanzione a carattere reale, che opera su un piano oggettivo e si trasferisce automaticamente agli eredi che abbiano accettato l’eredità. Gli eredi subentrano in locum et ius nella posizione patrimoniale del dante causa, con la conseguenza che l’obbligazione ripristinatoria è opponibile anche ai soggetti estranei al comportamento illecito.
Quanto al sequestro penale, il Collegio ha ribadito che la sottoposizione dell’immobile a misura cautelare reale non esime il destinatario dall’ottemperanza. Il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti e il responsabile deve motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro per provvedere alla demolizione.
Sul piano procedimentale, la Corte ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento: l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività amministrativa doverosa e i relativi provvedimenti integrano atti vincolati. In ogni caso l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990 impedisce l’annullamento, avendo l’amministrazione dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
La motivazione è stata ritenuta sufficiente, per effetto della stessa descrizione dell’abuso e dell’indicazione del referente normativo. Il ricorso per motivi aggiunti è stato in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile: esso gravava un atto plurimotivato, la cui legittimità è sostenuta anche da una sola ragione giustificatrice. La richiesta di autotutela non imponeva alcun obbligo di provvedere, avendo portata meramente sollecitatoria.
Nota della Redazione
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