Ordine di demolizione al proprietario non responsabile dell’abuso (TAR Campania n. 3383 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene anche se diverso dal responsabile dell’abuso e estraneo alla sua realizzazione, perché l’abusività dell’opera è una connotazione di natura reale che segue il manufatto nei successivi trasferimenti e prescinde dall’attuale possesso e dalla coincidenza tra proprietario e autore dell’abuso. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 il provvedimento va notificato sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario, senza che occorra accertare una sua responsabilità. L’ingiunzione ha natura di atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. L’indicazione dell’area da acquisire non è elemento essenziale dell’ordine demolitorio, ma del solo successivo provvedimento di accertata inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e in qualità di proprietario, la demolizione di una serie di opere realizzate su un fondo di sua proprietà: un’unità abitativa con struttura in acciaio zincato, tettoie, una legnaia, un ricovero per galline, un ampliamento di un fabbricato rurale e una piscina fuori terra con pedana.

La demolizione era stata ordinata anche nei confronti della committente dei lavori. Il ricorrente ha dedotto di essere estraneo alla realizzazione degli abusi e di non avere la disponibilità dell’area, nella titolarità di altro soggetto; ha inoltre censurato il difetto di istruttoria sulla demolizione parziale, la carenza di motivazione sull’interesse pubblico, la mancata indicazione della volumetria e dell’area da acquisire, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la riconducibilità delle opere all’edilizia libera. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per parziale acquiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari. Sul primo motivo richiama l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che impone la notifica dell’ordinanza tanto al responsabile dell’abuso quanto al proprietario, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui il presupposto dell’ordine non è l’accertamento di una responsabilità, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la disciplina urbanistico-edilizia. Destinatario è chi ha il potere-dovere di rimuovere concretamente l’abuso, potere di natura reale che compete al proprietario. Nel caso concreto l’assunto dell’impossibilità di eseguire la demolizione non è provato, non essendo neppure dedotto il titolo del possesso altrui.

Il secondo motivo cade perché le opere sono state realizzate in assenza di titolo edilizio: difetta in radice il presupposto dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, ossia la difformità rispetto a un preesistente titolo.

I motivi terzo, quarto e sesto sono infondati. L’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato, sufficientemente motivata con la descrizione delle opere e delle ragioni della loro abusività; nessun ulteriore obbligo motivazionale grava sull’Amministrazione in ordine a un interesse pubblico concreto e attuale. Il decorso del tempo non genera alcun affidamento legittimo, poiché la relativa tutela presuppone provvedimenti che creano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi. Nella specie le opere e la natura dell’abuso sono chiaramente evincibili dal provvedimento.

Quanto alla partecipazione procedimentale, l’ordinanza non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, avendo natura vincolata: la partecipazione del privato non potrebbe influenzare l’esito della decisione. Infondato è anche il quinto motivo: l’individuazione dell’area da acquisire ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è elemento essenziale dell’ordine demolitorio, ma del successivo provvedimento di accertata inottemperanza.

Le opere, infine, non rientrano nell’edilizia libera: i volumi chiusi e l’ampliamento costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire; le tettoie e le strutture parzialmente chiuse, destinate a usi permanenti e con rilevante impatto sul territorio anche cumulativo, richiedono parimenti il titolo. Anche la piscina, per dimensioni e impatto, configura una nuova costruzione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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