Onere di urbanizzazione per impianti produttivi all’aperto anche in area PIP (TAR Calabria n. 1584 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un impianto per attività produttiva all’aperto che comporta trasformazione permanente del suolo inedificato integra intervento di nuova costruzione e soggiace agli oneri di urbanizzazione, non essendo la costruzione di edifici presupposto necessario. Il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, previsto per gli impianti produttivi dall’art. 19 d.P.R. n. 380 del 2001, ha carattere generale e natura di prestazione patrimoniale imposta, prescindendo dall’esistenza delle singole opere e dall’utilità ricevuta dal titolare del permesso. Esso è dovuto anche per i suoli inseriti in un piano per gli insediamenti produttivi e non è incompatibile con il recupero dei costi sostenuti dall’amministrazione ex art. 35 legge n. 865 del 1971, trattandosi di istituti di diversa natura e finalità, senza duplicazione del medesimo onere.
Il Fatto
La società ricorrente acquistava per decreto di trasferimento un terreno in comune di Altomonte, ricadente in zona industriale e inserito nel piano degli insediamenti produttivi. Ottenuta dalla Regione l’autorizzazione unica ex art. 27-bis d.lgs. n. 152 del 2006 per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, avviava i lavori.
Il Comune le richiedeva poi il pagamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, quantificati in base alla delibera consiliare n. 5 del 5 aprile 2002, commisurandoli all’intera superficie del lotto. La società chiedeva l’annullamento in autotutela della pretesa e, respinta l’istanza, impugnava la nota comunale deducendo l’assenza di edifici, l’esonero per gli impianti di servizio di interesse generale e la diversità del contributo rispetto al recupero dei costi del P.I.P.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo profilo osserva che la ricorrente non contesta gli importi della delibera consiliare né la loro progressività, ma solo il parametro dell’intera superficie: questione che il Collegio affronta sul piano della qualificazione dell’intervento.
La corresponsione degli oneri è collegata, secondo l’art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001, al rilascio del permesso di costruire, richiesto dall’art. 19 anche per gli impianti industriali e artigianali. L’art. 3, comma 1, lett. e.7) qualifica intervento di nuova costruzione quello finalizzato a impianti produttivi all’aperto che comportino trasformazione permanente del suolo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul rimodellamento della morfologia del terreno, sulla pavimentazione e sulla realizzazione di superficie utile anche senza nuova volumetria, il Collegio conclude che la costruzione di edifici non è presupposto necessario.
Nel caso concreto la stessa ricorrente aveva descritto la pavimentazione dell’intero lotto con massetto cementizio, spazi di manovra e aree di stoccaggio separate da muretti: attività che comportano irreversibile trasformazione del suolo e che rendono il dato pacifico.
Quanto alla coesistenza con il P.I.P., il Tribunale distingue i due istituti. Il contributo di urbanizzazione ha carattere generale, natura di prestazione patrimoniale imposta e funzione compensativa del carico urbanistico. Il recupero dei costi ex art. 35 legge n. 865 del 1971 ha invece natura restitutoria e riguarda le opere concretamente realizzate nella zona. I due istituti, previsti da discipline diverse, non sono incompatibili e dalla loro applicazione non deriva duplicazione, ma due oneri di diversa finalità, l’uno restitutorio, l’altro di carattere tributario.
La pretesa patrimoniale del Comune trova quindi fondamento nell’art. 19 d.P.R. n. 380 del 2001 e non è priva di causa. Il ricorso è respinto con conferma dell’atto impugnato; le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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