Annullabile la demolizione se il riesame della SCIA avviene fuori termine (TAR Puglia n. 379 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere realizzate in forza di SCIA presuppone che l’amministrazione abbia legittimamente esercitato il potere di riesame del titolo edilizio entro i termini previsti dall’art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, L. n. 241/1990. Decorsi detti termini senza esito inibitorio, il titolo si consolida e diviene inefficace ogni successivo intervento sanzionatorio fondato sul suo tardivo riesame. L’ordinanza che ingiunga la demolizione oltre la scadenza di legge è pertanto illegittima, non potendo il ritardo procedimentale dell’amministrazione comprimere l’affidamento del privato. Il principio opera anche rispetto agli ulteriori titoli comunicati dal ricorrente, non attinti da alcun riesame.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in un’appartamento e ha dichiarato illegittima e inefficace la SCIA presentata per i lavori di ristrutturazione con ampliamento. L’atto richiamava una nota del responsabile del procedimento e una relazione di servizio della Polizia Municipale, dalle quali era emersa l’assenza di titolo per l’ampliamento eseguito. Il Comune non si è costituito in giudizio. In sede cautelare il TAR ha sospeso gli effetti dell’ordinanza, ritenendo le censure meritevoli di approfondimento nel merito.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 21-nonies L. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’eccesso di potere e la violazione del giusto procedimento, contestando anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente. La questione giuridica centrale attiene ai limiti temporali entro cui l’amministrazione può riesaminare la SCIA e, di riflesso, adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia. Il potere inibitorio non è esercitabile sine die: la legge fissa una sequenza procedimentale che il Comune è tenuto a rispettare.

Dalla documentazione in atti emerge che il Comune non ha instaurato la sequenza prevista dall’art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, L. n. 241/1990. La nota richiamata nell’ordinanza risulta adottata ben oltre il termine di legge. Il ricorrente aveva comunicato la fine dei lavori e, successivamente, presentato la CILA per la manutenzione straordinaria dell’immobile.

Il TAR sottolinea come il potere sanzionatorio inibitorio sia stato esercitato oltre la scadenza dei termini del combinato disposto normativo. Questa circostanza è decisiva: il consolidamento del titolo edilizio impedisce all’amministrazione di fondare su di esso un ordine di demolizione.

Il Collegio rileva inoltre che l’amministrazione non ha esercitato alcun potere di riesame nei confronti della CILA del 5.5.2022. Anche tale titolo, pertanto, al pari della SCIA, costituisce titolo valido ed efficace per le opere contestate. La legittimità del titolo si riflette necessariamente sulla sorte dell’ordinanza gravata.

Restano assorbite le ulteriori censure. Il ricorso è accolto e l’atto impugnato è annullato. Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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