Ottemperanza e interessi compensativi: criterio del creditore non esplicitato (TAR Sicilia n. 2663 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che contesti la quantificazione degli interessi compensativi operata dall’Amministrazione ha l’onere di esplicitare in termini espressi il criterio di calcolo che ritiene corretto. In mancanza, la doglianza è generica e il ricorso va rigettato. Il giudice amministrativo può ricercare nella motivazione della sentenza dell’A.G.O. gli elementi atti a chiarire eventuali punti oscuri del dispositivo, ma non può integrare la motivazione fino a ricavarne statuizioni assenti nel dispositivo. Gli interessi compensativi, maturati sui debiti di valore in base a un’interpretazione estensiva dell’art. 1499 c.c., sono liquidati secondo un saggio scelto in via equitativa: non esiste un unico criterio, e il ricorso al meccanismo della Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 non è irragionevole né contrario a equità.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza di una sentenza con cui l’Amministrazione era stata condannata al risarcimento dei danni da emotrasfusione, comprensivi di interessi compensativi. Nelle more del giudizio il Ministero della Salute si costituiva con atto di pura forma e depositava, il 28 settembre 2023, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento in esecuzione del titolo.
All’udienza del 30 gennaio 2024 la discussione veniva rinviata per consentire al ricorrente di illustrare i motivi di non perfetta esecuzione. Con memoria del 14 maggio 2024 il ricorrente contestava il carattere satisfattivo del pagamento, sostenendo che il Ministero avesse calcolato gli interessi secondo i criteri della Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, in pretesa violazione del giudicato, e insisteva per la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un rilievo preliminare: il ricorso riporta un dispositivo diverso da quello effettivo. La sentenza ottemperata stabilisce che l’indennizzo va liquidato con gli interessi decorrenti dal centoventesimo giorno dalla domanda e con la rivalutazione, non già con la formula descritta dall’istante. Il Collegio qualifica il dato come macroscopico travisamento del dictum giudiziale.
Su questo si innesta il motivo decisivo del rigetto: la genericità e l’indeterminatezza della domanda. Il ricorrente censura il criterio interpretativo adottato dall’Amministrazione, ma non indica quale sarebbe il criterio corretto da applicare. Non vale il richiamo a calcoli automatici mediante programmi reperibili sul web: in sede giurisdizionale il criterio andava esplicitato in termini espressi, e le applicazioni richiamate sono comunque prive di alcun carattere normativo.
Il Collegio precisa poi i limiti del proprio sindacato. Nel giudizio di ottemperanza è consentito ricercare nella motivazione della sentenza dell’A.G.O. elementi che chiariscano punti oscuri del dispositivo, ma è vietato integrare la motivazione per ricavarne statuizioni in alcun modo presenti nel dispositivo. A fronte della peculiare formulazione del titolo, non può pretendersi dal Tribunale la definizione di un criterio di calcolo integrativo.
Nel merito, oggetto del contendere è la quantificazione degli interessi compensativi, che la giurisprudenza, su interpretazione estensiva dell’art. 1499 c.c., ritiene maturino sui debiti di valore prima della liquidazione per compensare il ritardo nell’adempimento. Essi attengono al danno da ritardato adempimento (Cass. civ. Sez. III n. 6357/2011) e si calcolano con un saggio scelto in via equitativa (Cass. civ. Sez. III n. 21764/2019). Quando si segue l’equità, i criteri possibili sono molteplici.
Il criterio applicato dall’Amministrazione, desunto dai principi della Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, risulta non irragionevole e non contrario a equità; la pronuncia è richiamata anche dalla giurisprudenza recente (Cass. civ. Sez. VI-3 n. 15856/2019; Cass. civ. n. 6607/2023) e dal giudice amministrativo (Cons. Stato Sez. III n. 10196/2023). Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia e la ridotta attività difensiva dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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