Mancata riassunzione e inerzia del ricorrente: ricorso inammissibile (TAR Marche n. 979 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio riassunto dinanzi al giudice amministrativo dichiarato competente in esito a declinatoria, la parte ricorrente ha l’onere di provare l’avvenuta e tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione alle controparti, al fine di dimostrare la regolare instaurazione del contraddittorio. L’inerzia serbata dalla parte ricorrente, la quale, pur invitata dal giudice a produrre le prove delle notifiche, non effettui alcun deposito, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei servizi di vigilanza, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Procura della Repubblica aveva approvato la graduatoria della procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per gli Uffici giudiziari del circondario di Macerata, chiedendo il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione.
Il giudice adito, con ordinanza del 5 giugno 2025, aveva dichiarato il proprio difetto di competenza, indicando come competente il TAR Marche. La società ricorrente aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi a quest’ultimo Tribunale, senza tuttavia depositare la documentazione comprovante l’avvenuta notifica dell’atto di riassunzione alle controparti, le quali non si erano costituite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente rilevato che, a seguito della declinatoria di competenza pronunciata dal TAR Lazio, il giudizio era stato riassunto dinanzi ad esso, ma non risultava depositata alcuna prova delle notifiche alle controparti dell’atto di riassunzione.
Al fine di verificare la regolare e tempestiva riassunzione e la corretta instaurazione del contraddittorio, il Tribunale aveva invitato la parte ricorrente, con ordinanza del 29 gennaio 2026, a produrre la prova delle avvenute notifiche, rilevando che nessuna controparte si era costituita.
La società ricorrente è rimasta tuttavia inerte, senza effettuare alcun deposito e senza fornire deduzioni al riguardo. Tale comportamento ha impedito al Collegio di accertare il rispetto dei termini e delle formalità richiesti per la riassunzione del giudizio e la regolare instaurazione del contraddittorio.
Alla luce della mancata prova delle notifiche dell’atto di riassunzione, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
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Nota della Redazione
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