Adeguamento NTA del PUG al PPTR: il Comune deve provvedere sull’istanza (TAR Puglia n. 1392 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso adeguatamente motivato il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte, nel termine prescritto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda: in tali casi il procedimento si chiude con provvedimento espresso in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, secondo il novellato art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. Il silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di adeguamento delle NTA del PUG alle NTA del PPTR integra violazione dell’obbligo di provvedere. Le contestazioni difensive dell’amministrazione, ove si risolvano in mere asserzioni, non valgono a escludere l’obbligo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un lotto catastalmente individuato al foglio 1, particella 267, ha chiesto al Comune, con istanza inviata a mezzo PEC il 22.02.2024, l’adeguamento delle NTA del PUG vigente alle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, con conseguente classificazione del fondo da Zona E3 a Zona E1.
L’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, notificato e depositato il 18.04.2024, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con richiesta di condanna a provvedere in un termine non superiore a trenta giorni e di nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito in giudizio il 12.07.2024. La causa è stata introitata in decisione alla camera di consiglio dell’08.10.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso. L’obbligo di motivazione discende dall’art. 3 della stessa legge e costituisce il contenuto minimo della funzione amministrativa.
Il Tribunale sottolinea che l’obbligo di conclusione espressa e motivata opera anche là dove l’amministrazione ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi, per effetto del novellato art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 38, della legge n. 190/2012, l’amministrazione chiude comunque il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, la cui motivazione può ridursi a un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Applicando tale regola alla specie, il Collegio rileva che l’inerzia del Comune sull’istanza di adeguamento delle NTA del PUG alle NTA del PPTR, e sulla connessa riclassificazione del lotto, integra un comportamento violativo dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nessun elemento contrario può trarsi dalle contestazioni svolte in sede processuale dall’amministrazione resistente: esse si risolvono in asserzioni difensive inidonee a produrre effetti diretti nei confronti dell’istanza proposta. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Collegio dichiara l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Riserva inoltre, su apposita istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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