La VAS non è derogabile per i piani adottati prima del d.lgs. n. 4/2008 (Cons. Stato n. 4553 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La normativa regionale che esenta dalla valutazione ambientale strategica i piani e le loro varianti adottati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 contrasta con l’art. 13, comma 3, della direttiva 2001/42/CE e va disapplicata dal giudice amministrativo. Il termine di ventiquattro mesi entro cui i piani il cui primo atto preparatorio formale è anteriore al 21 luglio 2004 devono essere approvati a pena di VAS ha natura perentoria, salvo che lo Stato non abbia adottato una decisione derogatoria specifica, caso per caso, con informazione del pubblico. La generica esenzione fondata sulla sola anteriorità cronologica del provvedimento non integra la deroga. La disapplicazione della norma interna in contrasto con quella europea non impone la rimessione alla Corte costituzionale, non configurandosi un contrasto con norme costituzionali ma una questione di diritto intertemporale.

Il Fatto

La Regione Lazio ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto in parte il ricorso di una società agricola avverso la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede. L’annullamento aveva riguardato la classificazione delle aree ove ricadono i fabbricati della ricorrente e alcune disposizioni della normativa generale del piano impositive di limitazioni al godimento delle aree prossime ai corsi d’acqua e delle aree boschive.

Il primo giudice aveva ritenuto illegittimo il procedimento per la mancata sottoposizione del piano alla VAS. La legge regionale richiamata escludeva da tale valutazione i piani adottati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008; il TAR l’aveva ritenuta incompatibile con la direttiva 2001/42/CE e l’aveva disapplicata. La Regione e l’ente gestore hanno proposto appello principale; la società ha proposto appello incidentale, riproponendo i motivi assorbiti o respinti e la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal carattere non self executing della direttiva, circostanza non contestata. Osserva tuttavia che l’attuazione è intervenuta con il d.lgs. n. 152/2006. L’art. 13, comma 1, della direttiva impone agli Stati di conformarsi entro il 21 luglio 2004: per i piani il cui primo atto è successivo a tale data l’obbligo di VAS opera senz’altro; per quelli iniziati prima, l’obbligo scatta se siano stati approvati più di ventiquattro mesi dopo il primo atto preparatorio formale.

Il Collegio respinge la tesi regionale della natura ordinatoria del termine. L’ottavo considerando e l’art. 4, comma 2, della direttiva si limitano a lasciare agli Stati le procedure di dettaglio, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale. L’art. 13, comma 3 consente di non rispettare il termine solo adottando una decisione caso per caso, con informazione del pubblico. Nel caso concreto tale deroga specifica manca: la deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 2010 si limita a una esenzione generica fondata sulla sola anteriorità del provvedimento rispetto al d.lgs. n. 4/2008.

Neppure l’approvazione della legge regionale n. 12/2011 può fondare l’esclusione, perché la norma regionale in contrasto con quella europea va disapplicata. Sul punto il Collegio richiama il precedente di Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4471 del 26 settembre 2017. A conferma, il Consiglio richiama Consiglio di Stato n. 3645 del 14 luglio 2014 e Consiglio di Stato n. 6438 del 26 settembre 2019, secondo cui la VAS deve essere esperita prima dell’approvazione finale del piano, unico limite temporale inderogabile.

Quanto alla censura sulla mancata rimessione alla Corte costituzionale, il Collegio rileva che il TAR non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ma l’ha disapplicata per contrasto con la direttiva. La questione di costituzionalità si pone solo in presenza di un contrasto con norme costituzionali, qui insussistente. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, perché chiede al giudice di sindacare nel merito scelte riservate all’amministrazione, che non ha motivato sull’inutilità della valutazione ma solo sull’inesigibilità per ragioni temporali.

L’appello incidentale, quanto ai primi tre motivi, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: dovendo la Regione procedere alla VAS, le scelte di merito andranno rivalutate. La domanda risarcitoria è respinta perché l’annullamento rende prematura l’individuazione dei danni, che potranno essere valutati solo dopo la riadozione del piano. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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