Demolizione nel centro storico e parere della Soprintendenza obbligatorio anche senza ricostruzione (TAR Sicilia n. 2783 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In zona classificata come centro storico, l’intervento di demolizione di un immobile, ancorché privo di ricostruzione e finalizzato alla successiva destinazione dell’area residua a verde pubblico attrezzato, non può essere disposto senza la preventiva acquisizione della valutazione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. La circostanza che nelle aree a rischio molto elevato siano consentiti soltanto interventi di demolizione senza ricostruzione non esonera l’amministrazione dal compulsare l’autorità deputata alla tutela del vincolo. L’omessa acquisizione di tale parere rende illegittimo il provvedimento che approva il progetto esecutivo e dispone l’occupazione anticipata degli immobili. La censura che deduce il vizio è fondata e assorbe ogni altra doglianza.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili siti nel centro storico di un comune, impugnavano la deliberazione di G.M. n. 124 del 5 novembre 2020, con cui era stato approvato il progetto esecutivo di interventi di risanamento del centro storico e prevenzione del rischio idrogeologico, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Impugnavano altresì i decreti di immissione in possesso n. 15 e n. 5 del 3 marzo 2023, con cui il responsabile dell’area tecnica aveva disposto l’occupazione anticipata degli immobili, tra cui i loro.
Con nota del gennaio 2023 il Comune avviava il procedimento espropriativo; le osservazioni presentate da uno dei ricorrenti restavano senza riscontro. Il Comune, ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. I ricorrenti deducevano, tra l’altro, la mancata indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e del procedimento espropriativo, la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza BB.CC.AA. e la necessità di una variante al P.R.G. All’udienza dell’11 luglio 2024 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio sceglie la ragione più liquida ed esamina anzitutto la censura relativa alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. La censura è ritenuta fondata.
Il Tribunale osserva che l’intervento, ancorché puramente demolitorio, avrebbe dovuto realizzarsi nel centro storico. Il provvedimento impugnato afferma espressamente che «l’ambito urbano oggetto del recupero ricade in zona centro storico». Da tale qualificazione deriva la necessità della preliminare acquisizione della valutazione della competente Soprintendenza.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra disciplina del rischio idrogeologico e tutela del vincolo. La circostanza che nelle aree a rischio molto elevato siano esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione non implica che tali interventi possano eseguirsi senza compulsare l’autorità deputata alla tutela. La Soprintendenza avrebbe dovuto esprimersi anche quando la scelta dell’ente locale si concretizzava nella semplice demolizione senza ricostruzione, con successiva destinazione dell’area residua a verde pubblico attrezzato.
Il Collegio non segue dunque la lettura che vorrebbe esaurita la valutazione nella sola disciplina urbanistica e di sicurezza del territorio: la tutela del vincolo resta affidata all’organo competente e opera in via autonoma. Accolto il ricorso sotto tale profilo, ogni altra censura resta assorbita, comprese quelle relative ai termini del procedimento espropriativo, alla variante urbanistica e alla ponderazione comparativa degli interessi coinvolti.
Il provvedimento è pertanto annullato nei limiti della motivazione. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.