Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Molise n. 177 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non può esaminare nel merito i motivi quando la parte abbia espressamente rinunciato alla pretesa per carenza di interesse sopravvenuta. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola presa d’atto della dichiarazione, senza necessità di accertamento ulteriore. La compensazione delle spese è giustificata dall’esito del giudizio e dall’assenza di motivata opposizione alla richiesta formulata dalla ricorrente.
Il Fatto
La struttura ricorrente è un istituto autorizzato e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, erogate anche in favore di utenti di altre Regioni. Avverso la determinazione di budget per l’anno 2019 la ricorrente aveva già proposto un primo ricorso, definito con sentenza n. 94/2021 del TAR Molise, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4370/2022.
Con il nuovo ricorso la ricorrente ha impugnato il decreto commissariale n. 18/2022, ritenendolo elusivo delle statuizioni della sentenza favorevole. L’Azienda sanitaria e le Amministrazioni statali si sono costituite in resistenza. In vista dell’udienza la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025. La questione giuridica attiene esclusivamente all’esito processuale conseguente alla dichiarazione resa dalla parte, resa con memoria depositata in data 28.04.2025.
Il Tribunale applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e prende senz’altro atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire formulata dalla ricorrente. Da tale presa d’atto discende la pronuncia di improcedibilità del ricorso.
Il percorso argomentativo è lineare: il giudice amministrativo non procede all’esame nel merito dei tre motivi articolati, perché la parte ha espressamente rinunciato alla pretesa. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore valutazione sulle censure.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, valorizzando l’esito del giudizio e l’assenza di motivata opposizione all’esplicita richiesta avanzata dalla ricorrente nella propria memoria. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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