Demolizione illegittima dell’intero fabbricato senza distinzione tra parti originarie e ampliamenti (TAR Puglia n. 227 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per eccesso di potere e difetto di istruttoria, l’ordinanza di demolizione che ingiunga la riduzione in pristino dell’intero fabbricato senza operare alcuna distinzione tra la consistenza originaria del manufatto e le porzioni realizzate in epoca successiva. Ove dall’istruttoria emerga che il fabbricato risale, nella sua parte originaria, a epoca anteriore al 1 settembre 1967 e che solo gli ampliamenti successivi sono privi di titolo, il provvedimento sanzionatorio deve essere annullato, con salvezza del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, emendato dal vizio riscontrato. Il vizio è dirimente e assorbe ogni altra censura.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato residenziale sito in agro di Matino, ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Urbanistica ha ingiunto la demolizione delle opere abusive, ripristinando lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica.

Il provvedimento muoveva dal verbale di sopralluogo che aveva accertato la realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di un fabbricato con porticato e di un impianto fotovoltaico, in area prospiciente una strada a valenza paesaggistica. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento dello stato dei luoghi, rilevando che l’ordine ablatorio colpiva l’intero immobile senza alcun distinguo. In sede cautelare il TAR ha sospeso gli effetti del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’intervento ad opponendum, con assorbimento delle relative questioni in rito. Quanto alla costituzione del Comune, ha richiamato il principio per cui il termine dell’art. 46, primo comma, cod. proc. amm. ha natura ordinatoria, con la conseguenza che le memorie e i documenti depositati il giorno antecedente l’udienza di merito sono tardivi e non possono essere valutati.

Nel merito, la questione centrale riguardava la legittimità di un ordine di demolizione riferito all’intero fabbricato. Il TAR ha ritenuto fondata la doglianza attorea. Dall’istruttoria, e in particolare dalla relazione tecnica depositata dal Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 472 del 2023, è emerso che il fabbricato originario, come riportato nella planimetria catastale risalente agli anni ’40, presentava una sagoma rettangolare di circa mq. 65,28, mentre il manufatto attuale sviluppa una superficie assai maggiore, con un’area in ampliamento di circa mq. 120,00 realizzata in assenza di titoli autorizzativi, comparsa in parte nel 2004 e in parte nel 2009.

La relazione di parte aveva a sua volta documentato, con foto aerea del 1955 e mappa catastale di impianto, che il manufatto era già presente a metà degli anni ’50, a eccezione di una porzione destinata a servizio igienico. Su tali basi il Collegio ha concluso che il fabbricato, nella sua consistenza originaria, risale agli anni ’40.

Da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, che, assumendo la non conformità urbanistica, ingiunge la demolizione dell’intero immobile senza operare alcun distinguo tra parte originaria e ampliamenti. Il TAR ha pertanto annullato l’ordinanza, con salvezza del riesercizio del potere emendato dal vizio, assorbendo ogni altra deduzione e compensando tra tutte le parti le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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