Silenzio assenso e permesso di costruire in zona agricola richiedono prova requisiti (TAR Puglia n. 226 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso in materia di permesso di costruire non si forma per il solo decorso del termine di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, ma richiede la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi cui è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra cui la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia. La scadenza del termine procedimentale non consuma il potere di provvedere della pubblica amministrazione, salvo le ipotesi decadenziali previste dall’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, sicché il diniego espresso adottato nel corso del giudizio avverso il silenzio non è per ciò solo illegittimo. La disciplina delle zone agricole che ammetta la edificazione solo per costruzioni connesse all’agricoltura preclude il rilascio del titolo a chi non rivesta la qualità di imprenditore agricolo.
Il Fatto
I ricorrenti presentano l’8.9.2021 al Comune istanza di permesso di costruire per un immobile da adibire a civile abitazione, pratica edilizia n. 104/2021. L’Ufficio tecnico comunale non provvede nei termini. I privati propongono ricorso al TAR per la declaratoria del silenzio, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa al riconoscimento dell’intervenuto silenzio assenso, oltre alla condanna al risarcimento del danno da ritardo.
Nelle more del giudizio il Comune adotta il diniego prot. n. 0012022 del 14.7.2022. Avverso tale provvedimento i ricorrenti propongono motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 delle NTA del PRG, con eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Il Collegio converte il rito camerale in ordinario e fissa l’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il TAR rileva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato l’atto espresso sull’istanza del cui silenzio si controverte. La decisione si concentra quindi sui motivi aggiunti.
Il primo motivo è infondato. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il silenzio assenso non si forma per il solo inutile decorso del termine e per l’adempimento degli oneri documentali: occorre la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia (TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 1630 del 2018; TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 11 del 2019; TAR Puglia, Lecce, n. 547 del 2023; Cons. St., Sez. IV, n. 1629 del 2021 e n. 5018 del 2021). Nel caso concreto il Comune ha ritenuto il progetto incompatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile.
Quanto al mancato rilascio dell’attestazione telematica sul decorso dei termini, il TAR osserva che l’art. 20, comma 2-bis, legge n. 241/1990 consente al privato, in caso di inerzia, di sostituire la richiesta attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 15 delle NTA destina la zona omogenea agricola E1 prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola e ammette solo costruzioni connesse all’agricoltura. La locuzione “prevalentemente” va letta congiuntamente all’elencazione successiva, dalla quale si evince che le costruzioni assentite sono esclusivamente quelle legate, in modo diretto o indiretto, all’attività agricola. Nel caso concreto tale connessione difetta, essendo i ricorrenti privi della qualità di imprenditore agricolo.
Sono infondate anche le doglianze sugli artt. 1, 2 e 10-bis legge n. 241/1990: fuori dalle ipotesi decadenziali del comma 8-bis dell’art. 2, la scadenza del termine non consuma il potere di provvedere. Infine, la domanda di risarcimento del danno è respinta perché formulata in maniera generica e indeterminata. Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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