Progressioni tra aree, valutazione triennale della performance parametro non requisito (TAR Toscana n. 125 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, richiamata dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce un parametro della procedura comparativa per il transito fra aree e non un requisito di ammissione alla stessa: l’espressione “basata” non consente di attribuire portata escludente al mancato possesso dell’uno o dell’altro elemento. Il triennio di servizio oggetto di valutazione deve essere inteso unitariamente, poiché l’inciso “negli ultimi tre anni in servizio” presuppone che il dipendente sia stato in servizio per l’intero periodo. È pertanto illegittima, per contrasto con la legge e con l’art. 15 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, la norma regolamentare o la previsione del bando che consentano di valorizzare la valutazione della performance anche sulla base di un numero di annualità inferiore a tre. Ne deriva l’azzeramento del punteggio assegnato per la performance al candidato privo del triennio, con conseguente sovvertimento della graduatoria.

Il Fatto

I Comuni di Barberino Tavernelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa hanno conferito all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino la funzione di gestione del personale. Con determinazione del 4 marzo 2024 l’Unione ha indetto una procedura selettiva mediante progressione interna tra aree, per la copertura, presso il Comune di Greve in Chianti, di un posto nel profilo di specialista in attività amministrative e contabili o, in alternativa, nel profilo di specialista in attività di promozione turistico culturale e di comunicazione.

Alla procedura hanno partecipato il ricorrente e la candidata poi dichiarata vincitrice e inquadrata, con decorrenza dal 1 luglio 2024, nel secondo profilo. Il ricorrente ha impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria e di nomina, i verbali della commissione e, in via subordinata, il bando e il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, dolendosi del difetto del requisito di anzianità triennale in capo alla vincitrice e della disparità di trattamento nella valutazione della performance. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente. Gli enti intimati hanno chiesto il rigetto, eccependo l’inammissibilità del primo e del terzo motivo per mancata impugnativa dell’atto di ammissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, posto che alle procedure concorsuali sono assimilati i procedimenti di inquadramento in aree o categorie superiori, comportanti la spendita di potestà autoritative, a differenza delle progressioni interne alla stessa area. Richiama, in proposito, Cass. civ., sez. un., 4 aprile 2023, n. 9329, Cass. civ., sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26270 e Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 855.

Respinta l’eccezione di inammissibilità, perché la determinazione di ammissione è elencata nell’epigrafe tra gli atti impugnati e non è autonomamente lesiva, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dal d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, individua parametri di natura oggettiva, validi per qualsiasi amministrazione, e altri rimessi alla definizione dell’ente procedente. Il porre sullo stesso piano elementi di natura diversa depone per la loro qualificazione come parametri valutativi e non come requisiti a pena di esclusione: l’unico requisito di partecipazione resta il possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno.

La questione centrale riguarda il significato dell’inciso “valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio”. Per il Collegio la lettura piana della norma valorizza il triennio nella sua interezza: una diversa precisazione sarebbe stata necessaria per dare rilievo a un solo anno. La soluzione è coerente con la ratio della disposizione, che ricerca un equilibrio fra esperienza e merito, e con la formulazione originaria del comma, che richiedeva la valutazione positiva “per almeno tre anni”. L’art. 15 C.C.N.L. conferma il riferimento ad almeno tre anni di servizio, ammettendo in alternativa le ultime tre valutazioni disponibili solo in caso di assenza dal servizio.

L’art. 4 del Regolamento comunale per le progressioni verticali, recepito dal bando, nel consentire di valorizzare le valutazioni disponibili se inferiori a tre, si pone in frontale contrasto con la legge e con la contrattazione collettiva, senza possibilità di interpretazione conforme. Il Collegio accoglie pertanto il primo, il secondo e il terzo motivo, non già ai fini dell’esclusione della controinteressata, ma dell’azzeramento del punteggio a lei assegnato per la performance. Ciò determina il sovvertimento della graduatoria, con il ricorrente al primo posto, risultato satisfattivo degli interessi azionati. Assorbiti il quarto e il quinto motivo. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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