La demolizione di muri di contenimento e rampa integra nuova costruzione (Cons. Stato n. 178 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I muri di contenimento di cemento armato e la rampa carraia di accesso che incidono sulla morfologia del terreno vanno valutati in modo globale e integrano nuova costruzione, non pertinenza urbanistica, perché il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto di quello civilistico e copre solo opere di modesta entità, accessorie e prive di autonomia funzionale. Accertata la natura abusiva delle opere, l’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 è atto vincolato e dovuto: non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non impone la comparazione degli interessi né una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale alla rimozione. La sanzione demolitoria è tipizzata e non sostituibile d’ufficio con quella pecuniaria, non contemplata dalla norma, salvo valutazione nella fase esecutiva su istanza di parte. La mancata indicazione dell’area di sedime non inficia l’ingiunzione, ma attiene al successivo atto di acquisizione.
Il Fatto
Il Comune di Marano di Napoli ingiungeva la demolizione di opere realizzate su terreno di proprietà degli appellanti, censito al foglio 23, particella 1629, in zona classificata E2 (agricola rada) senza vincolo. Si trattava di una muratura di contenimento in cemento armato posta a delimitazione della proprietà e di una rampa d’accesso dalla strada comunale, realizzate in assenza di permesso di costruire, con sviluppo lineare e altezze di rilevante impatto.
Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure formali, procedimentali e di difetto di motivazione. Gli appellanti riproponevano in appello le medesime doglianze già articolate in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio segnala anzitutto un profilo di inammissibilità: l’appello si risolve nella mera riproposizione delle censure di primo grado, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. III, 10 gennaio 2025, n. 150 e da altre pronunce conformi. Nel merito l’appello è comunque infondato.
Il primo motivo, relativo all’omessa indicazione del numero di raccolta dell’atto, è respinto: tale elemento non è essenziale ai fini dell’identificazione del provvedimento amministrativo.
Quanto agli ulteriori motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ritiene che le opere abbiano determinato una pesante trasformazione del territorio. I due imponenti muri e la rampa carraia comportano un rimodellamento della morfologia del terreno. L’intervento va apprezzato in modo globale e non atomistico, secondo Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5796, e si qualifica come nuova costruzione, come affermato da Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2025, n. 8542.
Le opere non sono qualificabili come pertinenza urbanistica: il concetto è più ristretto di quello civilistico e riguarda solo manufatti di modesta entità, accessori e privi di autonomia funzionale e di mercato, secondo Cons. Stato, sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4175. È pertanto corretta la sanzione demolitoria, non essendo prevista dall’art. 31 una sanzione alternativa. La natura tipizzata e vincolata esclude la violazione del principio di proporzionalità e l’obbligo di valutare la fattibilità della demolizione, previsto solo dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001. La sostituzione con la sanzione pecuniaria resta riservata alla fase esecutiva, su istanza di parte.
La Corte ribadisce che la realizzazione sine titulo genera un’antigiuridicità permanente, con interesse pubblico alla rimozione in re ipsa. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e delle norme violate, come in Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299; non richiede partecipazione procedimentale né comparazione di interessi, e non è annullabile per vizi procedimentali ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241 del 1990. L’omessa indicazione dell’area di sedime non inficia l’ingiunzione, rilevando solo nel successivo atto di acquisizione.
Nota della Redazione
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