Notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari e acquisizione al patrimonio (C.G.A.R.S. n. 215 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica dell’ordine di demolizione anche ad uno solo dei comproprietari dell’immobile abusivo impedisce il perfezionamento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, perché tale sanzione ablatoria presuppone la regolare notifica dell’ingiunzione a tutti i titolari del diritto di proprietà. Il provvedimento acquisitivo non può essere notificato solo ad alcuni comproprietari, non essendo configurabile una spoliazione pro quota. Il rigetto dell’istanza di sanatoria fondato sull’intervenuta inottemperanza all’ordine non notificato è conseguentemente illegittimo, insieme all’intera azione amministrativa che su di esso si è basata. La mancata sottoposizione al contraddittorio della questione di legittimazione attiva non giustifica la rimessione al primo giudice quando il TAR abbia comunque esaminato il merito, con effetto devolutivo in appello.

Il Fatto

L’appellante, comproprietario con la moglie di un immobile in Carini, ha impugnato la sentenza con cui il TAR Sicilia — Palermo ha respinto il ricorso avverso il provvedimento comunale del 15 settembre 2014 e gli atti presupposti. Il Comune aveva rigettato le istanze di accertamento di conformità presentate dalla coniuge, rilevando che i termini per la sanatoria erano decorsi e che l’inottemperanza alla demolizione, accertata dai vigili urbani, costituiva titolo per l’acquisizione al patrimonio disponibile.

Il primo giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, esaminando comunque il merito e respingendo le censure. L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 73 c.p.a. per mancata sottoposizione al contraddittorio della questione rilevata d’ufficio, oltre al travisamento sulla propria qualità di comproprietario e all’illegittimità degli atti per omessa notifica dell’ordinanza di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. La sentenza impugnata, pur dichiarando l’inammissibilità, ha esaminato e respinto nel merito le censure, attivando l’effetto devolutivo in appello. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 16/2024, punto 11.9, esclude che la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. tuteli un diritto di difesa concretamente leso.

Nel merito, la qualità di comproprietario risulta dalle visure catastali e dall’atto di compravendita prodotti in giudizio. Il Comune non ha contestato né la titolarità del diritto, né che l’ordinanza di demolizione e il verbale di inottemperanza non fossero stati notificati all’appellante.

Su questo punto la Corte richiama l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 7008 del 2020, Cons. Stato n. 6425 del 2022, C.G.A.R.S. n. 642 del 2016): l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale esige la previa notifica dell’ordine di demolizione a tutti i proprietari, poiché la sanzione incide definitivamente sul diritto di proprietà e non ammette una spoliazione pro quota. L’omessa notifica anche a uno solo dei comproprietari rende illegittimo il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.

Il rigetto dell’istanza di sanatoria, motivato sull’avvenuta scadenza dei termini e sull’inottemperanza accertata, risulta quindi viziato a monte: senza una regolare notifica dell’ordine, l’inottemperanza non poteva fondare alcun effetto preclusivo o acquisitivo. La Corte osserva inoltre che l’eventuale inottemperanza legittimerebbe al più la demolizione d’ufficio o un diverso provvedimento sanzionatorio di natura economica, non l’acquisizione dell’intero immobile, trattandosi di porticati e solai inseriti in un edificio preesistente e regolare.

L’appello è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza di ulteriori determinazioni dell’amministrazione in un nuovo procedimento. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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