Demolizione di opera abusiva e omessa indicazione dell’area da acquisire (Cons. Stato n. 3594 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa o imprecisa indicazione dell’area destinata all’acquisizione al patrimonio comunale non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione di opere abusive. L’indicazione dell’area è requisito della distinta misura dell’acquisizione e può essere precisata nel successivo procedimento di accertamento dell’inottemperanza. Il manufatto prefabbricato destinato a deposito, per le rilevanti dimensioni e per l’uso permanente cui è funzionale, integra un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire. In difetto del titolo trova applicazione la misura ripristinatoria dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficia l’ordinanza di demolizione, attesa la natura vincolata del provvedimento e l’operatività dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Piemonte l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un box prefabbricato in lamiera adibito a deposito, realizzato in zona agricola in assenza di titolo abilitativo. Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso, ritenendo che la mancata individuazione dell’area da acquisire non inficiasse la legittimità del provvedimento, che l’opera richiedesse il permesso di costruire e che non occorresse la comunicazione di avvio del procedimento.

Il soccombente proponeva appello, reiterando in chiave critica i motivi del ricorso introduttivo. Il Comune non si costituiva in giudizio. Il Consiglio di Stato era chiamato a verificare la correttezza delle statuizioni del primo giudice sui requisiti dell’ordinanza, sulla classificazione dell’intervento e sull’obbligo di avviso procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta tre censure con un unico, articolato motivo. Sul primo profilo, l’appellante deduceva la violazione dell’art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, che imporrebbe di individuare le aree da acquisire già nell’ordinanza di demolizione, indicazione assente nel provvedimento impugnato.

La censura è infondata. Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, richiamato anche tramite il precedente Cons. Stato, sez. VI, n. 8782 del 2022, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area non vizia l’ordine di demolizione. L’indicazione costituisce requisito della distinta misura sanzionatoria dell’acquisizione e può essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione dell’area al patrimonio pubblico.

Sul secondo profilo, l’appellante sosteneva che per il manufatto sarebbe stata sufficiente la SCIA o la CILA, trattandosi di opera di modeste dimensioni riconducibile alla manutenzione straordinaria o al restauro. Il Collegio disattende la tesi: per le rilevanti dimensioni e per la destinazione funzionale a uso permanente, il box rientra tra gli interventi di nuova costruzione ex art. 10, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. In assenza del titolo abilitativo si applica quindi la norma dell’art. 31 in tema di rimozione e demolizione.

Quanto al terzo profilo, relativo alla mancata comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, il Collegio conferma che tale omissione non inficia la legittimità dell’ordinanza, neppure quando il titolare del bene sia estraneo all’abuso. Opera il disposto dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, in ragione della natura vincolata del provvedimento, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. VI, n. 4640 del 2025.

L’appello è pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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