Opere successive alla istanza di condono e diniego di sanatoria (Cons. Stato n. 3595 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è legittimo quando, dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria, siano state realizzate ulteriori opere abusive che rendono non più identificabile la consistenza del manufatto esistente al momento della domanda. Gli interventi successivi, anche se astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla realizzazione di pertinenze, ripetono le caratteristiche di illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono. Il silenzio assenso sull’istanza di condono non si forma quando manca l’autorizzazione in deroga al vincolo e la documentazione necessaria al titolo in sanatoria. Un mero indirizzo consiliare favorevole alla rimozione del vincolo urbanistico non produce effetti giuridici sul procedimento.

Il Fatto

La ricorrente impugna davanti al TAR Campania l’ordinanza di demolizione del 21 novembre 2019 e la determinazione dirigenziale del 26 novembre 2019, con cui il Comune ha respinto la domanda di condono presentata il 28 febbraio 1995 per opere abusive realizzate su un immobile.

Il Tribunale amministrativo respinge tutte le censure con sentenza del 23 maggio 2023, n. 3135. La soccombente appella, reiterando i motivi del ricorso introduttivo e chiedendo la riforma della sentenza. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’ordinanza di demolizione riguarda opere edilizie diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda di condono: come emerge dalla stessa esposizione della ricorrente, si tratta di manufatti accertati dalla Polizia Municipale nel gennaio 2019 e non presenti all’epoca dell’istanza del 1995.

Anche il secondo motivo è infondato. Le opere consistono in una parete in laterizi che chiude la parte anteriore di una preesistente tettoia, trasformandola in volume adibito a deposito, in tre gazebo in tubolare di ferro posti in aderenza e in una tettoia in lamiere grecate. Si tratta di interventi che integrano «interventi di nuova costruzione» ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del testo unico edilizia: manufatti stabilmente infissi al suolo o ai muri preesistenti, capaci di trasformare in modo durevole l’area coperta quanto a superfici e volumi. Non si versa quindi in edilizia libera, ma è necessario il permesso di costruire.

I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente al terzo, sono infondati. Il diniego di condono si fonda su due rilievi: la ricaduta dell’immobile nella fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980 e la realizzazione di ulteriori opere senza titolo dopo l’istanza. Il primo giudice ha correttamente qualificato il provvedimento come plurimotivato, ritenendo assorbente il rilievo non smentito: l’aver effettuato opere abusive dopo la domanda giustifica il rigetto, perché non è più identificabile la consistenza dell’opera originaria (Cons. Stato, sez. VI, n. 6044 del 2019).

La Corte richiama il principio consolidato per cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illiceità dell’opera cui ineriscono (Cons. Stato, sez. VI, n. 8469 del 2023). Nel caso concreto le opere successive, connesse a quelle esistenti, hanno modificato in modo radicale lo stato dei luoghi. Quanto al vincolo, non si tratta di inedificabilità assoluta, ma l’autorizzazione in deroga non è stata ottenuta. Da ciò deriva l’insussistenza dei presupposti del silenzio assenso, per carenza documentale necessaria alla formazione del titolo in sanatoria. Il richiamo alla deliberazione consiliare n. 19/2011 è irrilevante: si tratta di un mero auspicio, inidoneo a produrre gli effetti giuridici divisati dall’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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