Variante urbanistica e controinteressati: notifica solo a soggetto individuato nell’atto (Cons. Stato n. 3601 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di una variante al piano regolatore generale, l’individuazione dei controinteressati cui notificare il ricorso, a pena di inammissibilità, non discende dalla natura dell’atto ma dal suo contenuto concreto. Il controinteressato è il soggetto che l’atto stesso identifica e che riceve dalla variante un effetto favorevole diretto, non il terzo che ne tragga un vantaggio solo generico e indifferenziato. La dichiarazione di inammissibilità fondata su un palese errore di diritto, che preclude l’esame dei motivi di merito, integra gli estremi della nullità della sentenza e impone l’annullamento con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm..

Il Fatto

Le società appellanti sono proprietarie di immobili a destinazione alberghiera sul lungomare di Giulianova, realizzati in virtù di un piano particolareggiato della sottozona urbanistica E4, che prevedeva la cessione gratuita al Comune di porzioni di lotto. Le cessioni non erano state eseguite. Il Comune, preso atto dell’inadempimento, ha dapprima approvato una variante specifica al PRG diretta ad acquisire gratuitamente le aree, poi ha intimato alle società di provvedere entro un termine fissato.

Le società hanno impugnato davanti al TAR Abruzzo la delibera consiliare e la nota successiva, deducendo eccesso di potere per sviamento: il potere pianificatorio sarebbe stato esercitato per attuare obbligazioni ormai prescritte, senza indennizzo. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, ravvisandoli nei proprietari degli immobili dell’area interessata dalla variante. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Le appellanti censurano la sentenza per violazione dell’art. 41 cod. proc. amm., sostenendo che la variante non individua alcun beneficiario e che unico controinteressato sarebbe la Provincia di Teramo, cui il ricorso era stato notificato. Il Collegio ritiene il motivo fondato ed assorbente.

La Sezione richiama l’orientamento secondo cui non esiste una regola generale di non configurabilità di controinteressati rispetto agli atti di pianificazione: decisivo è il contenuto dell’atto impugnato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8262 del 2020). Tuttavia tale indirizzo non è applicabile al caso concreto. La variante impugnata, lungi dall’introdurre nuove scelte urbanistiche o destinazioni capaci di generare vantaggi, si limita a ripristinare a carico dei proprietari delle aree comprese nel perimetro del piano particolareggiato l’obbligo di cessione delle aree per le urbanizzazioni primarie, a subordinare gli interventi su taluni isolati alla preventiva cessione e a fissare un termine per l’adempimento.

Da questa disciplina non è ricavabile alcuna disposizione che produca in via diretta effetti favorevoli in favore di soggetti terzi. La nozione di controinteressato evocata dal Comune — i soggetti che risiedono nella stessa zona dei ricorrenti — è del tutto generica e inutilizzabile, perché una norma processuale che sanziona con l’inammissibilità, unita alla brevità del termine decadenziale, comprime il diritto di agire in giudizio. Rileva il Collegio il tenore testuale dell’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm., che impone la notifica ad almeno uno dei controinteressati «che sia individuato nell’atto stesso».

Quanto alle conseguenze, la sentenza va annullata con rinvio al primo giudice. Il Collegio esclude che la motivazione della sentenza appellata sia tautologica o meramente apparente. Ritiene però che l’errata applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati dal TAR e il contrasto con il dato testuale della norma integrino un errore palese di diritto, che ha comportato il mancato esame della totalità dei motivi. Ricorre quindi l’ipotesi di nullità della sentenza delineata dall’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 e dalla Adunanza plenaria n. 10 del 2025, con lesione del diritto di difesa del ricorrente, inteso come diritto a una decisione di merito in entrambi i gradi. L’integrazione del contraddittorio disposta in appello non incide sulla soluzione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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