Nesso causale tra sindacato esterno e parere del Comitato (TAR Toscana n. 31 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso di causalità tra l’infermità e i fatti di servizio costituisce valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di palese irragionevolezza, illogicità, travisamento o errore sui fatti. Il sindacato giurisdizionale resta esterno e investe la congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, cioè la mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni tratte. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è sindacabile nel merito tecnico e non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, salvo palese irragionevolezza ed evidente travisamento. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio l’attività lavorativa deve porsi come concausa efficiente e determinante, con certezza o consistente grado di credibilità logica, senza ricorso a semplici presunzioni o alla regola dell’equivalenza delle condizioni di cui all’art. 41 cod. pen.
Il Fatto
Un Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio presso un Ufficio circondariale marittimo, decedeva a bordo della propria autovettura in un sinistro stradale avvenuto durante l’orario di lavoro. Giunto in prossimità di una barriera autostradale, il veicolo impattava violentemente contro la cuspide in cemento armato posta a delimitare la pista di ingresso.
Avviato d’ufficio il procedimento ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, il Ministero della Difesa notificava alla vedova il decreto con cui escludeva la dipendenza del decesso da causa di servizio, allegando il parere del Comitato di Verifica che qualificava l’evento come verosimilmente secondario ad aritmia cardiaca. La ricorrente impugnava chiedendo l’annullamento del decreto e del parere, deducendo travisamento dei fatti e insufficienza dell’istruttoria: l’infortunio andava qualificato come incidente in itinere, lungo il tragitto casa-lavoro e in orario compatibile, mentre il decesso sarebbe dipeso dai traumi dell’impatto e non da un malore cardiaco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di mancata notificazione al Comitato. Il punto di partenza è la natura del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio: valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, sottratta al sindacato di merito e controllabile solo per palese irragionevolezza, illogicità, travisamento o errore sui fatti. Il giudice amministrativo opera un controllo esterno di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, verificando il solo collegamento logico tra elementi accertati e conclusioni.
Il parere del Comitato si fonda sulla relazione del consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica, che aveva rilevato alterazioni cardiache preesistenti e focolai di necrosi, senza escludere l’ipotesi di un improvviso malessere acuto a genesi cardiopatica. Tali considerazioni sono giudicate plausibili, verosimili e coerenti con i dati medici, scevre da palesi errori o contraddizioni. La determinazione di diniego è inoltre corroborata dal verbale della Polizia stradale, che dà atto dell’assoluta mancanza di controllo del veicolo negli istanti precedenti l’impatto e dell’insussistenza di fattori ambientali, anomalie del mezzo o condotte di terzi, e dall’esito negativo dello screening tossicologico.
Al Comitato è demandato il compito di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi tecnici, con istruttoria più completa per composizione e approfondimento. Acquisita una relazione dettagliata e attendibile, il Comitato non era quindi tenuto a disporre ulteriori indagini mediche, pur prospettate come possibili dal consulente.
La Corte richiama il criterio della concausa efficiente e determinante, da accertare con certezza o consistente grado di credibilità logica, escludendo presunzioni e l’equivalenza delle condizioni dell’art. 41 cod. pen.; ribadisce che il parere non è contraddetto da pareri di parte se non per palese irragionevolezza o evidente travisamento. L’indagine genetica prodotta dalla ricorrente non ha rilievo dirimente, perché non esclude le alterazioni rilevate e un risultato negativo non esclude la malattia a livello clinico. Il ricorso è pertanto infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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