Onere di provare epoca del manufatto abusivo e legittimità dell’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 911 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio costituisce atto dovuto e, per la natura vincolata del procedimento, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione del destinatario condurre a esito diverso. Sul proprietario assoggettato all’ingiunzione incombe l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore al 1 settembre 1967, con documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti dichiarazioni sostitutive o relazioni di parte. Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non incidono sulla doverosità della sanzione né impongono un onere motivazionale sull’interesse pubblico concreto al ripristino della legalità. Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo il giudicato penale non vincola l’amministrazione né il giudice amministrativo oltre l’accertamento dei fatti materiali e nei soli confronti delle parti del processo penale.
Il Fatto
Il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione di opere realizzate su terreno di proprietà privata, ritenute prive di titolo edilizio, ordinando al contempo la regolarizzazione di altri interventi soggetti ad autorizzazione. I proprietari hanno impugnato il provvedimento e, con separato ricorso, il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata nel marzo 2012.
Il TAR Sicilia ha respinto entrambi i ricorsi. La parte ha proposto appello affidato a tre motivi, incentrati sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, sul difetto di prova dell’epoca di realizzazione e sull’omessa valutazione degli elementi documentali prodotti, tra cui una sentenza penale di assoluzione dei danti causa.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio conferma che l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata. L’ordine di demolizione è misura sanzionatoria tipizzata e il presupposto di fatto — l’abuso — rientra nella sfera di controllo del destinatario, che ne è ragionevolmente a conoscenza. Il richiamo all’art. 21-octies della legge n. 241/1990 è inconferente, perché l’atto non lascia margine discrezionale.
La Corte ribadisce il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: il tempo trascorso tra realizzazione dell’opera e conclusione dell’iter sanzionatorio non rileva, e l’inerzia dell’amministrazione non sana l’edificazione sine titulo. Nessun onere motivazionale ulteriore grava quindi sull’ordine, una volta accertato il carattere abusivo dell’intervento.
Sul secondo motivo, il Collegio applica il criterio della vicinanza della prova: solo il privato dispone degli elementi idonei a collocare nel tempo il manufatto. La prova deve essere rigorosa e fondata su ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, mentre dichiarazioni sostitutive e relazioni di parte valgono al più come indizi. Nel caso concreto l’atto di vendita del 1962 descriveva solo un fondo roccioso con cava, senza costruzioni, e la documentazione prodotta era comunque successiva al 1967.
Quanto alla sentenza penale di assoluzione, il Collegio esclude il vincolo di giudicato sotto il profilo soggettivo, essendo gli appellanti estranei al processo penale, e sotto quello oggettivo, riguardando la decisione penale la qualificazione dei fatti e non solo il loro accertamento materiale.
Sul terzo motivo la Corte richiama la Corte cost. n. 42 del 2023 e l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001: l’accertamento di conformità è provvedimento vincolato che presuppone la doppia conformità urbanistica, il cui onere grava interamente sul richiedente. Gli appellanti non hanno assolto tale onere, limitandosi a richiamare genericamente atti di provenienza unilaterale. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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