Ordinanza di demolizione al proprietario catastale e notifica ai comproprietari (TAR Lombardia n. 2310 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive è atto vincolato, dovuto e tipizzato, che non richiede specifica motivazione né la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato. L’ordine può essere legittimamente indirizzato al proprietario risultante dalle risultanze catastali, senza che il Comune sia tenuto a risolvere conflitti privatistici sulla titolarità del bene, essendo sufficiente una verifica minima e di immediata realizzazione. L’omessa notifica dell’ordinanza al comproprietario non determina l’illegittimità dell’atto, ma solo la sua inefficacia nei confronti di chi non l’ha ricevuta, ed è censurabile esclusivamente da quest’ultimo. Le doglianze sulla mancata disponibilità materiale dell’area non incidono sulla legittimità dell’ordine, ma rilevano sull’accertamento di non imputabilità dell’inottemperanza in sede di acquisizione al patrimonio comunale.
Il Fatto
Il Comune di Chignolo Po ha emesso un’ordinanza di demolizione per due piste da motocross in terra battuta, con strade interne in ghiaia, impianti di illuminazione, aree di sosta per camper e scarichi fognari, realizzate in assenza di permesso di costruire su aree in parte agricole e in parte destinate a servizi privati di interesse pubblico. L’ordine, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, è stato notificato anche al ricorrente, proprietario catastale di tre particelle. Un successivo provvedimento di rettifica ha confermato il contenuto dell’atto, modificando la sola destinazione urbanistica dell’area.
Il ricorrente ha impugnato gli atti deducendo l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la mancata notifica alla moglie comproprietaria e l’erronea individuazione della propria persona quale destinatario, non avendo la disponibilità materiale dei terreni. Con motivi aggiunti ha poi sostenuto di non essere proprietario delle aree, per un preteso errore di trascrizione di un precedente atto di alienazione. Il TAR ha dapprima sospeso l’efficacia del provvedimento, disponendo istruttoria sulle modalità di individuazione delle particelle, e ha poi trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli essenzialmente fondati sull’asserita carenza di accertamenti comunali in ordine alla proprietà delle aree. Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il TAR richiama la natura vincolata dell’ordine di demolizione e la sua qualificazione come atto dovuto, che va emanato senza indugio a fronte dell’accertamento dell’abuso. Il carattere tipizzato del procedimento esclude, salvo ipotesi residuali, ogni utile apporto partecipativo, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa citata.
Il secondo motivo, relativo all’omessa notifica alla moglie comproprietaria, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La censura spetta esclusivamente al soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta; la mancata notifica all’uno dei destinatari individuati dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non vizia l’atto, ma lo rende solo inefficace verso chi non l’ha ricevuto.
Parimenti inammissibile è il motivo sulla mancata disponibilità materiale dell’area. Tali circostanze, se fondate, non incidono sulla legittimità dell’ordine correttamente indirizzato al proprietario, ma operano sul piano delle conseguenze della mancata ottemperanza ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, che impone la verifica della non imputabilità dell’inottemperanza prima dell’acquisizione al patrimonio comunale, sede in cui l’interessato potrà contestare l’accertamento.
Infine, i motivi aggiunti sono respinti. Il Comune non è tenuto a risolvere conflitti privatistici sulla titolarità del bene: l’istruttoria richiesta è minima e di immediata realizzazione. Avendo individuato il proprietario secondo le risultanze catastali e i pubblici registri, in assenza di elementi divergenti, l’amministrazione ha legittimamente intimato l’ordine al proprietario catastale. Il ricorrente, che non ha prodotto l’atto di donazione né la citazione in rivendica, dovrà attivarsi per la rettifica o per dimostrare l’altrui titolarità. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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