L’ordine di demolizione va notificato al proprietario anche se non responsabile dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 235 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto passivo dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo è colui che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, cioè il proprietario, anche quando non sia responsabile in via diretta della costruzione. L’abusività edilizia costituisce una caratteristica di natura reale del manufatto, che segue l’immobile nei successivi trasferimenti e prescinde dalla coincidenza tra proprietario e realizzatore. Il proprietario che voglia sottrarsi all’effetto sanzionatorio deve provare di aver attivato iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino. Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa e costituisce effetto automatico della mancata esecuzione dell’ingiunzione a demolire. L’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Gli appellanti sono comproprietari di un terreno su cui insiste una tettoia adibita a ricovero di veicoli. Il Comune ha notificato prima un’ordinanza di sospensione dei lavori e poi un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi, entrambe impugnate davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
Successivamente l’amministrazione ha adottato un’ordinanza di acquisizione gratuita della particella al patrimonio comunale, contestata con motivi aggiunti. I ricorrenti lamentavano la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la mancata notifica dei provvedimenti al responsabile dell’abuso e l’assenza del calcolo dell’area di sedime da acquisire. Il TAR ha respinto il ricorso e la decisione è stata appellata davanti al Consiglio di giustizia amministrativa, che ha respinto l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’opera: una veranda coperta e chiusa da infissi in alluminio, di circa trentasette metri quadri e novantaquattro metri cubi, realizzata in assenza di titolo edilizio e senza alcuna richiesta di accertamento di conformità. La consistenza del manufatto esclude ogni lettura riduttiva dell’intervento.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento: l’apporto dell’interessato non potrebbe incidere sull’esito dell’atto. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. II, n. 43/2025 e Cons. Stato n. 9213/2023, che qualifica l’acquisizione come atto dichiarativo e non discrezionale.
Il nucleo della decisione riguarda la legittimazione passiva. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8319 del 2022, Cons. Stato, Sez. VII, n. 237 del 2023, Cons. Stato, Sez. VII, n. 7882 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 8802/2024, il Collegio afferma che destinatario dell’ingiunzione è chi ha il potere di rimuovere l’abuso, cioè il proprietario, anche se non responsabile in via diretta. L’abusività è caratteristica reale del manufatto e segue l’immobile nei trasferimenti. Il proprietario estraneo all’abuso può evitare la sanzione solo provando di aver posto in essere iniziative dirette a costringere il responsabile al ripristino.
Nel caso concreto gli appellanti sono proprietari e non hanno dimostrato alcuna iniziativa di rimozione: il verbale della Polizia municipale del 28 giugno 2017 ha accertato la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. Infondata è anche la censura sull’asserita acquisizione dell’intera particella: il provvedimento riguarda le opere e la relativa area di sedime, senza alcun riferimento all’acquisizione dell’intero lotto. L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.