Ordinanza di demolizione e fiscalizzazione dell’abuso illegittime per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 253 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non può richiamare, neppure nella fase di esecuzione, il regime della fiscalizzazione dell’abuso previsto dall’art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, riservato ai soli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili ricompresi nelle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444/1968. La norma richiamata dall’art. 31 contempla, per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, la sola sanzione demolitoria, senza possibilità di conversione in sanzione pecuniaria. La sopravvenuta eliminazione in autotutela della clausola illegittima determina la improcedibilità della domanda annullatoria per sopravvenuta carenza di interesse. Resta tuttavia ammissibile l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, quando la parte abbia ritualmente manifestato tale interesse.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria del fondo confinante, impugna l’ordinanza del Comune di Frosinone che ha ingiunto al vicino la demolizione di abusi per circa 260 mq. La contestazione non investe l’an dell’ordine, ma la sola clausola che faceva salve le determinazioni in esito al parere di cui all’art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, aprendo così alla possibile fiscalizzazione dell’abuso.

La vicenda trae origine da una concessione edilizia del 1994, annullata in autotutela, e da una successiva concessione in sanatoria del 2006, a sua volta annullata in sede giurisdizionale. La ricorrente ha proposto anche un separato giudizio risarcitorio per i danni derivati dal rilascio del titolo poi caducato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio riconosce la legittimazione attiva e l’interesse del terzo proprietario confinante. La vicinitas e la lesione immediata e diretta del diritto di proprietà, allegata e non contestata, fondano l’impugnazione dei profili di interesse dell’ordine demolitorio, secondo l’orientamento di Cons. St., VI, n. 2416/2017.

Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un’ordinanza di rettifica che ha soppresso la clausola contestata e ha poi accertato l’inottemperanza con la relativa sanzione. Da qui l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, accolta dal Collegio. La sopravvenienza integra un fatto idoneo a rendere inutile la prosecuzione del processo, secondo il disposto dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., e il consolidato orientamento che dichiara l’improcedibilità quando il processo non possa produrre alcun risultato utile (Cons. St., V, n. 760/2024; Cons. St., VI, n. 6824/2021). La declaratoria resta però limitata alla componente annullatoria, per l’interesse della ricorrente all’accertamento incidentale a fini risarcitori.

Nel merito il Collegio ritiene l’ordinanza illegittima in relazione al primo motivo. Il richiamo all’art. 33, comma 4 evoca un regime riservato agli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili in zona omogenea A, estraneo alla fattispecie: gli abusi non riguardano tali interventi né tali zone, e l’ordinanza non ne fa cenno. Il contrasto è anche con la natura degli abusi, atteso che l’ordine è stato adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, norma univoca nel contemplare la sola demolizione.

La stessa condotta del Comune, che ha emendato l’atto in corso di causa, conferma l’estraneità della clausola al provvedimento demolitorio. La fondatezza del primo motivo assorbe gli altri mezzi in applicazione del principio della ragione più liquida (Ad. Plen. n. 5/2015). Il ricorso è quindi dichiarato in parte improcedibile e per il resto accolto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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