Modifica unilaterale del prezzo in fase esecutiva spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2250 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la modifica unilaterale del corrispettivo di un contratto pubblico già affidato e in fase di esecuzione non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., la cognizione del giudice amministrativo è circoscritta alla formazione, alla conclusione e all’affidamento dei contratti pubblici. La fase esecutiva, anche quando l’amministrazione intervenga in autotutela, resta disciplinata da norme di diritto privato e da un rapporto paritetico, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La rideterminazione del prezzo fondata su un preteso “prezzo storico” privo di efficacia cogente non costituisce esercizio di potestà autoritativa. La relativa domanda va riproposta dinanzi al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente, già affidataria del servizio di fornitura di ausili per incontinenti con consegna domiciliare, partecipava alla procedura negoziata indetta dall’ASP di Enna quale ente capofila per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2024, offrendo un prezzo pro capite/die ridotto dello 0,5%. L’ASP di Catania, con delibera n. 1107 del 5 luglio 2024, autorizzava la stipula del contratto a detto prezzo.
Successivamente l’ASP di Enna rappresentava che il corrispettivo applicabile fosse quello storico del 2014, pari a € 0,695, da assoggettare al medesimo sconto. Su tale presupposto l’ASP di Catania, con delibera n. 17 del 16 gennaio 2025, rettificava la precedente determinazione riconoscendo un prezzo ridotto a € 0,691. La società impugnava gli atti dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto alla stipula al prezzo offerto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Siciliana e la accoglie. Gli atti contestati sono stati adottati dalle ASP di Catania ed Enna, enti dotati di personalità giuridica autonoma che esercitano in via indipendente le funzioni di gestione delle gare. Manca un nesso funzionale tra la Presidenza regionale e l’oggetto della controversia, donde l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, il Tribunale rileva che la questione non involge la fase genetica dell’evidenza pubblica, ma si colloca nella successiva fase esecutiva del rapporto, concernendo la determinazione unilaterale del corrispettivo per la fornitura già eseguita o in corso. L’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. limita la giurisdizione esclusiva alla formazione, conclusione e affidamento dei contratti pubblici, restando escluse le controversie sulla esecuzione, devolute al giudice ordinario perché relative a diritti soggettivi nascenti da un rapporto paritetico.
Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 35940 del 27 dicembre 2023, secondo cui le controversie sulla fase esecutiva, comprese quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Analogo indirizzo è attribuito al Cons. Stato, Sez. V, n. 764/2020 e Sez. III, n. 1984/2022, oltre che a TAR Napoli, Sez. V, n. 5648/2022 e TAR Firenze, Sez. I, n. 1322/2020.
Nel caso concreto la ricorrente contesta la riduzione del prezzo pattuito, determinazione non preceduta da nuova procedura e non sorretta da sopravvenuto mutamento normativo o da accordo modificativo. Essa si fonda esclusivamente su un preteso vincolo discendente da un “prezzo storico” risalente al 2014, privo di efficacia cogente. L’intervento non è espressione di potestà autoritativa, ma di modifica unilaterale dell’obbligazione civilistica in un rapporto sinallagmatico-paritetico.
Il Tribunale esclude, inoltre, che la fornitura scaturisca da una nuova gara, qualificandola come proroga consensuale o prosecuzione tecnica di contratti già in essere. Ne deriva, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con avvertenza della facoltà di riproporre la domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione del tipo di pronuncia.
Nota della Redazione
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