Dissesto comunale e project financing (TAR Sicilia n. 1925 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di durata del risanamento dell’ente locale dissestato, previsto dall’art. 265 T.U.E.L., non è perentorio ma ordinatorio, in difetto di espressa comminatoria di decadenza. Il suo inutile decorso integra una mera irregolarità non viziante e non determina l’illegittimità degli atti con cui il Comune rimodula in peius i servizi assistenziali oggetto di un contratto di project financing. La conclusione della procedura di dissesto si realizza solo con l’adozione del rendiconto di gestione dell’organo straordinario di liquidazione ex art. 256, co. 11, T.U.E.L.; fino a quel momento gli organi ordinari non possono valutare la sostenibilità finanziaria pro futuro dei contratti di durata. Il contributo regionale straordinario destinato ai Comuni per il servizio educativo-assistenziale non è vincolato ad attività aggiuntive e può essere impiegato per onorare gli impegni già assunti.
Il Fatto
L’associazione ricorrente gestisce dal 1997 un immobile comunale adibito a istituto di ricovero e semiconvitto, in forza di un contratto di project financing che prevedeva la concessione trentennale dell’immobile in cambio di lavori di manutenzione straordinaria e l’attivazione di convenzioni assistenziali per la durata della concessione. Dopo la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, intervenuta nel 2018, l’Ente ha ridotto progressivamente il numero degli utenti e soppresso il centro diurno, con provvedimenti confermati dal giudice amministrativo.
A seguito di una sentenza che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, il Comune ha respinto l’istanza di restitutio in integrum dei servizi originari, ritenendo non ancora concluso il dissesto. L’associazione ha impugnato tale diniego e, con motivi aggiunti, il provvedimento con cui il Comune ha introitato il contributo straordinario regionale destinato agli istituti a semiconvitto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle memorie conclusionali comunali, ritenendola infondata: l’art. 73 c.p.a. impiega termini al plurale e consente il deposito di più scritti difensivi entro il termine.
Nel merito del ricorso principale, il Tribunale esclude la natura perentoria del termine quinquennale dell’art. 265 T.U.E.L., non accompagnato da alcuna sanzione di decadenza, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 6854/2024. L’atto conclusivo della procedura resta il rendiconto di gestione dell’organo straordinario ex art. 256, co. 11, T.U.E.L.; il verbale richiamato dalla ricorrente attiene al piano di estinzione dei debiti e si colloca in fase antecedente. La proroga ministeriale non estende un termine di legge, ma consente all’organo straordinario di completare le proprie operazioni.
Quanto al contributo statale ex art. 1, co. 480, legge n. 213/2023, la norma presuppone solo lo spirare del termine quinquennale ordinario e non richiede alcuna dichiarazione sull’effettiva conclusione delle attività dell’organo straordinario. Le censure sulla indispensabilità dei servizi e sulla disparità di trattamento sono dichiarate inammissibili per violazione del divieto di bis in idem, essendo già coperte da giudicato; la doglianza sulla disparità è comunque tardiva rispetto alla documentazione ostesa nell’agosto 2023. Analoga sorte per i motivi sulla violazione del regolamento negoziale del 1997.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ne afferma l’ammissibilità, ravvisando la connessione oggettiva con l’oggetto del giudizio alla luce di Cons. Stato, Sez. IV, n. 5596/2017, e comunque i requisiti del ricorso autonomo ex Cons. Stato, Sez. III, n. 2312/2019. Nel merito, la pretesa di assegnazione esclusiva del contributo regionale è inammissibile per mancata notifica agli istituti controinteressati ex art. 41, co. 2, c.p.a.; la destinazione dei fondi al servizio assistenziale non integra alcuna distrazione. Nessun obbligo di comunicazione di avvio sussisteva, né violazione dell’art. 194 T.U.E.L., essendo il contributo straordinario impiegabile per impegni già assunti.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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