Progressione verticale: rettifica della graduatoria e assorbimento dei titoli (TAR Puglia n. 1350 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di una rinnovata istruttoria, sostituisce il vincitore di una selezione interna non costituisce rettifica di un errore materiale, ma atto di riforma della graduatoria, con duplice effetto caducatorio e costitutivo. Il potere di riesame e di annullamento è discrezionale, non vincolato, e impone il rispetto delle garanzie partecipative. La regola di assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore, se riferita in lex specialis alla sola premialità, non è estendibile ai requisiti di ammissione. L’iniziativa di un controinteressato non vizia di per sé il procedimento in autotutela. La selezione per progressione verticale tra aree, comportando novazione oggettiva del rapporto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Un Comune bandisce una selezione comparativa per soli titoli, riservata al personale dipendente, per la progressione verticale tra aree ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 16.11.2022 e dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. La ricorrente risulta vincitrice e viene inquadrata nella nuova categoria, con sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro. Il secondo classificato sollecita un riesame.
Dopo una nuova istruttoria, la Commissione rimodula i punteggi: la vincitrice perde quindici punti per la laurea magistrale e dieci per la certificazione linguistica. Il Comune approva la nuova graduatoria, nomina l’altro candidato vincitore e revoca l’inquadramento, prendendo atto della caducazione del contratto. La ricorrente impugna le determinazioni di rettifica e di revoca davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. L’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione. La giurisprudenza amministrativa, richiamata nella sentenza (Cons. Stato n. 578/2025, Cass. Sez. Un. n. 10409/2013), vi ricomprende le selezioni interne che comportano novazione oggettiva del rapporto, come quella che consente il passaggio dall’Area degli Istruttori a quella dell’Elevata Qualificazione.
Nel merito, il Tribunale respinge il motivo che censura l’avvio del procedimento su sollecitazione del controinteressato: l’assenza di un obbligo di dare seguito all’istanza privata non esclude la facoltà dell’amministrazione di riesaminare autonomamente il proprio atto, né integra da sola sviamento di potere. Respinta anche la tesi secondo cui la stipula del nuovo contratto avrebbe precluso in radice l’autotutela: l’atto amministrativo conserva autonomia giuridica rispetto al negozio stipulato e resta suscettibile di nuova valutazione.
Il Collegio accoglie invece la censura sulla qualificazione dell’atto. La determina non corregge alcun errore materiale, ma segue una nuova istruttoria sui titoli e sostituisce il vincitore: si tratta di atto di riforma, non di rettifica. Tuttavia il vizio motivazionale non sussiste, poiché le ragioni della decurtazione emergono dai verbali, e l’interesse della candidata è ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico e a quello contrapposto del controinteressato.
È accolto il motivo sulla laurea magistrale. La lex specialis prevede il punteggio aggiuntivo per il titolo di studio ulteriore rispetto a quello minimo di accesso e l’asterisco, che prevede l’assorbimento del titolo superiore, opera esclusivamente nell’ambito della premialità, non rispetto ai requisiti di ammissione. Il Tribunale riconosce che tale assetto può risultare iniquo per i titolari di lauree a ciclo unico (Cons. Stato n. 671/2024; Cons. Stato n. 6108/2023), ma l’autovincolo della lex specialis, non impugnata dal controinteressato, preclude interpretazioni diverse. La decurtazione è illegittima anche sul piano procedimentale, per omessa comunicazione dell’intento, e il potere non è vincolato ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Respinta, in senso opposto, la censura sulla certificazione linguistica: la lex specialis richiede certificazioni riconosciute dal MIUR e il titolo prodotto non rispetta i requisiti del D.M. n. 62/2022, essendo un mero corso di preparazione non spendibile nei concorsi. Le determinazioni sono annullate nei limiti dell’interesse della ricorrente; spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.