Cittadinanza italiana e residenza legale decennale ancorata alle risultanze anagrafiche (TAR Lombardia n. 193 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della residenza legale ultradecennale richiesto dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza italiana si accerta esclusivamente alla stregua delle risultanze dei registri anagrafici, secondo la definizione dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993. Tale elemento non può essere surrogato con indizi presuntivi o elementi sintomatici indiretti, ivi comprese le prove documentali dell’effettiva permanenza sul territorio. In difetto del requisito, per come comprovato dall’anagrafe, il rigetto dell’istanza riveste carattere vincolato, non potendosi valorizzare altri indici di integrazione sociale. La condizione di straniero costituisce il presupposto stesso della domanda e non integra alcun indice di discriminazione.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 26.6.2021 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con atto adottato ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Prefettura ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi, rilevando che l’istante era stata cancellata dall’anagrafe per irreperibilità ad accertamento e successivamente reiscritta per ricomparsa, con conseguente difetto della continuità della residenza nel periodo decennale richiesto.

La ricorrente ha trasmesso documentazione diretta a comprovare la permanenza in Italia, tra cui le buste paga del periodo contestato e una dichiarazione di ospitalità. Ritenuta la documentazione inidonea, la Prefettura ha dichiarato inammissibile la domanda con provvedimento del 14.02.2024. Avverso tale atto la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo vizi di motivazione e difetto di istruttoria, e ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, che richiede la residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, e l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, secondo cui è legalmente residente chi ha soddisfatto le condizioni in materia di ingresso e soggiorno e di iscrizione anagrafica. Il requisito deve essere posseduto attualmente e ininterrottamente alla data della domanda.

La giurisprudenza citata — TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, n. 4843 del 2020 — esige non la mera presenza, ma il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina anagrafica. Il Consiglio di Stato, sez. III, n. 6143 del 2011 accorda rilievo esclusivo alle risultanze dei registri, non essendo consentito surrogare l’elemento con indizi presuntivi. Il TAR Lazio, sez. V-bis, n. 13815 del 2023 chiarisce che l’ancoraggio al dato formale non è illogico, anche in funzione del buon andamento ex art. 97 Cost.

Ne deriva che l’interessato non può provare la residenza con mezzi diversi dalla certificazione anagrafica. Le prove prodotte dalla difesa risultano pertanto ininfluenti, anche considerando il vuoto temporale di oltre sei mesi tra cancellazione e nuova iscrizione. In difetto del requisito, il rigetto assume carattere vincolato.

Il Collegio esclude il dedotto difetto motivazionale, avendo l’amministrazione dato conto dei presupposti di fatto e delle norme applicate. Il motivo sulla pretesa violazione dei principi di uguaglianza è palesemente infondato: la condizione di straniero è presupposto della domanda e non indice di discriminazione. Respinta la domanda risarcitoria per difetto di ingiustizia del danno, il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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