Obbligo di provvedere sull’istanza di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. (TAR Lazio n. 199 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante ha l’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato sull’istanza di adeguamento dei prezzi presentata ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, convertito con legge n. 91/2022 e modificato dalla legge n. 197/2022. Il meccanismo di aggiornamento dei prezzari si applica anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, sicché la previsione negoziale di invariabilità del corrispettivo non esime l’amministrazione dal provvedere. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., resta tuttavia limitato all’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, restando riservata all’amministrazione l’attività istruttoria di verifica dei presupposti e delle risorse. La declaratoria dell’obbligo lascia impregiudicato il contenuto della determinazione conclusiva.
Il Fatto
Una società aggiudicataria di una gara bandita nel giugno 2022 per lavori di implementazione di aree ludico-sportive scolastiche ha presentato alla stazione appaltante, il 6 aprile 2023, istanza di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, poi reiterata con nota del 29 marzo 2024. I lavori erano stati avviati nel luglio 2022 e il contratto stipulato nell’agosto 2022.
Non avendo ottenuto risposta, l’appaltatrice ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la liquidazione dei maggiori importi, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo che il contratto prevede espressamente, all’art. 5, l’invariabilità del corrispettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato la controversia come rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., richiamando l’orientamento secondo cui le disposizioni del c.d. Decreto Aiuti introducono una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d’appalto, non dissimile nella natura dall’istituto generale della revisione.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo. La versione originaria dell’art. 26 riguarda gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e impone l’aggiornamento dei prezzi per i SAL contabilizzati nel 2022, applicando i prezzari regionali aggiornati o, nelle more, incrementando fino al 20 per cento quelli vigenti. La legge n. 197/2022 ha inserito i commi 6-bis e 6-ter, estendendo il meccanismo ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e rideterminando la soglia all’80 per cento per gli appalti aggiudicati con offerte presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
Da tale ricostruzione il Collegio ha tratto il duplice rilievo che la norma stabilisce un chiaro obbligo di aggiornamento dei prezzi e che tale sistema opera anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali. Ne consegue l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990.
L’azione avverso il silenzio è stata quindi accolta nei limiti dell’obbligo di provvedere, poiché residuano adempimenti istruttori, anche in ordine al reperimento delle risorse, che spettano all’amministrazione. Il Tribunale ha precisato che la revisione prezzi consiste in un procedimento finalizzato a un’attività istruttoria riservata all’amministrazione, di verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, e che resta impregiudicato il contenuto della valutazione conclusiva.
Il Comune è stato pertanto condannato a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di perdurante inadempimento, su richiesta della ricorrente, si disporrà la nomina di un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il principio di soccombenza.
Nota della Redazione
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